28 gennaio 2023

Cassa Dottori commercialisti: no all’adesione dello stralcio automatico dei debiti fino a mille euro

Autore: Cinzia De Stefanis
La Cassa Dottori commercialisti (CNPADC) non aderisce allo stralcio automatico e alla definizione agevolata. La CNPADC con un comunicato informa che in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 222 a 230, della Legge 197/22 (Legge di Bilancio 2023) ha ritenuto di non applicare lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro per le somme demandate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2015.

Motivi della scelta - La decisione è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal regolamento pro-tempore vigente. A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla CNPADC.

Inoltre, si ricorda come il mancato versamento delle maggiorazioni comporta un effetto penalizzante per l’interessato in quanto non consente di maturare l’anzianità contributiva, non dà luogo all’incremento e alla rivalutazione del montante pensionistico né al riconoscimento della prestazione previdenziale.

Non adesione alla vecchia Rottamazione-ter - Con l’occasione, si comunica che per le medesime ragioni ed in coerenza con la posizione più volte sostenuta in passato, la Cassa non ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/22 (c.d. “Rottamazione quater”).

Stralcio dei carichi fino a mille euro - Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 222 a 230, della Legge di bilancio 2023 disciplina lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli Agenti della riscossione.

Nello specifico, le norme prevedono che sono automaticamente annullati, alla data del 31.03.2023, i debiti di importo residuo, alla data dell’1.01.2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio).

Invio elenco quote annullate - Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Viene prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che stabiliscono che ai crediti annullati non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 in materia di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.
Sospensione riscossione dei debiti - La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora.

Sanzioni amministrative - Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali.

Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi.
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