Il CNDCEC, con il Pronto Ordini n.175/2020 del 23 marzo 2021, riferisce che in una riunione del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle Entrate la stessa ha confermato, anche se in via ufficiosa, l’interpretazione secondo cui le prestazioni svolte da professionisti, dotati di partita Iva, nella veste di relatori a convegni organizzati dall'Ordine devono essere assoggettate all’IVA nella misura ordinaria.
Con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 956-30 inoltrata dal CNDCEC in data 7 giugno 2018, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il regime fiscale applicabile a determinate e diverse fattispecie, ma nessuna di queste ha attinenza con la corretta individuazione del regime IVA cui assoggettare i compensi erogati ai relatori intervenuti in eventi formativi organizzati dall’Ordine, neanche le fattispecie indicate alle lettere g) e h) della consulenza giuridica, che riguardano ipotesi nelle quali l’organizzazione dell’evento formativo non è avvenuta a cura dell’Ordine territoriale, ma è stata delegata a soggetti terzi.
Regime Iva assoggettamento compensi erogati da enti pubblici - Il tema del regime IVA cui assoggettare i compensi erogati da enti pubblici ai relatori intervenuti in eventi formativi organizzati degli stessi enti è stato oggetto di alcuni interventi della prassi amministrativa, finalizzati principalmente a verificare l’applicabilità o meno dei regimi di esenzione IVA disciplinati dall’articolo 14, comma 10, della Legge n. 537/1993 e dall’articolo 10, n. 20) del Decreto Iva.
In particolare, con la Risoluzione n.84/2003 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’esenzione prevista dall’articolo 14, comma 10, “si applica nei soli casi in cui gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l’esecuzione di corsi formativi, e non anche nell’ipotesi di corsi organizzati e gestiti in via autonoma dall’ente medesimo”. Infatti, la disposizione fa esplicito riferimento ai versamenti eseguiti per l’esecuzione dei corsi di formazione; ne consegue che la prestazione soggetta al regime IVA di esenzione consiste nell’effettuazione del corso formativo.
Nel caso in cui l’ente pubblico proceda alla diretta gestione dei corsi di formazione i versamenti eseguiti dagli stessi per l’acquisizione di beni e servizi non costituiscono il corrispettivo per l’esecuzione di un corso formativo. Pertanto, i compensi erogati dai Collegi professionali delle ostetriche ai docenti liberi professionisti, per l’attività da questi svolta nell’ambito dell’evento formativo organizzato da detti Collegi, non sono riconducibili nell’ambito della disposizione esentativa di cui al citato articolo 14, comma 10, della L. n. 537/1993.
Invece, con la Risoluzione n.100/2005, l’Agenzia ha sottolineato che mentre l’esenzione IVA, di cui all’articolo 10, n. 20) del Decreto IVA è subordinata al riconoscimento da parte della pubblica Amministrazione dell’istituto o ente che la effettua, l’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 10, prescinde da qualsivoglia riconoscimento.
Tuttavia, anche tale ultima esenzione si applica quando i soggetti incaricati dell’esecuzione dei corsi provvedono alla effettuazione di “operazioni che concretizzano nella loro globalità l’esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione”. Di contro, l’esenzione non trova applicazione quando i soggetti incaricati provvedano all’effettuazione di singole prestazioni. Nello specifico, il documento chiarisce che l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 20) del Decreto IVA “riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Pertanto, le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, dotati di partita Iva, devono essere assoggettate all’imposta nella misura ordinaria”.
Il CNDCEC ha così sottoposto all’Agenzia delle Entrate la questione, che in via ufficiosa, ha confermato l’interpretazione secondo cui le prestazioni svolte da professionisti, dotati di partita Iva, nella veste di relatori a convegni organizzati dall'Ordine devono essere assoggettate all’IVA nella misura ordinaria.