7 luglio 2022

CNDCEC: professionista cancellato dall’Albo non è più visibile sul sito di appartenenza dell’Ordine

Il nominativo dell’iscritto non comparirà neanche sul sito del Consiglio Nazionale

Autore: Pietro Mosella
Il nominativo del professionista iscritto all’Albo che ha in corso un procedimento di cancellazione per morosità, una volta terminato quest’ultimo (qualora si sia concluso con l’assunzione della delibera di cancellazione nei confronti del professionista) e cancellato il medesimo dall’Albo, non sarà più visualizzabile sul sito di appartenenza dell’Ordine e neanche sul sito del Consiglio Nazionale.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 133 pubblicato il 5 luglio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito ad una richiesta di informazioni pervenuta da un Ordine territoriale, in relazione all’iscrizione all’Albo di un professionista.

Detto Ordine, infatti, ha posto un quesito al CNDCEC nel quale è stato posto il caso di una richiesta pervenuta allo stesso Ordine, con la quale sono state chieste informazioni circa l’iscrizione all’Albo di un professionista. Poiché in capo all’iscritto è in corso un procedimento di cancellazione dall’Albo per morosità da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, è stato quindi chiesto al Consiglio Nazionale se l’Ordine possa dare informazioni in merito.

Sul punto, si ricorda per completezza che, presso i Consigli dell'Ordine o Collegi territoriali, sono istituiti i summenzionati Consigli di disciplina territoriali, cui sono affidati i compiti d’istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei Consigli dell'Ordine o Collegi territoriali presso cui sono istituiti.

I Collegi di disciplina, nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Il parere del CNDCEC – Per quanto concerne i dati relativi all’iscrizione all’Albo di un professionista, il Consiglio Nazionale dapprima specifica che essi sono pubblici e, in quanto tali, sono conoscibili da chiunque vi abbia interesse, attraverso la consultazione del sito Internet dell’Ordine presso il quale è iscritto il professionista o tramite il sito Internet dello stesso Consiglio Nazionale che detiene l’Albo Unico Nazionale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 137/2012, (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011).

In merito all’Albo unico nazionale, infatti, il CNDCEC richiama il sopra citato articolo 3, il quale al comma 1 stabilisce che «gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti».

Il successivo comma 2, inoltre, prevede che «l'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'Albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio nazionale competente. I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale».

Dopo aver riepilogato le suddette disposizioni, quindi, il Consiglio Nazionale, in considerazione di quanto le stesse stabiliscono, ha osservato come, fintanto che il professionista - a carico del quale è in corso il procedimento di cancellazione per morosità - è iscritto all’Albo, tale dato sarà visualizzabile nel modo sopra descritto.

Il CNDCEC ha poi proseguito affermando che, terminato il procedimento (qualora si sia concluso con l’assunzione della delibera di cancellazione nei confronti del professionista), invece, il nominativo dell’iscritto, una volta cancellato il medesimo dall’Albo, non sarà più visualizzabile sul sito di appartenenza dell’Ordine e nemmeno sul sito del Consiglio Nazionale.
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