Durante l’audizione presso la Commissione Permanente V della Camera dei deputati, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha manifestato l’assoluta necessità di differire il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 come condizione per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni bis n.73/2020.
I Commercialisti evidenziano che “Pur riconoscendo la volontà di conciliare le esigenze di celerità nell’erogazione dei contributi con quelle di controllo delle istanze presentate, il termine attualmente previsto è assolutamente inadeguato in quanto, oltre ad essere troppo a ridosso della pausa estiva, non tiene minimamente conto delle notevoli complessità che assistono la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ancor più aggravate quest’anno dalle numerose informazioni aggiuntive che il contribuente è tenuto a fornire in sede di compilazione dei modelli relativamente alle molteplici misure agevolative introdotte lo scorso anno e che impattano tanto sui quadri di determinazione del reddito, quanto su quello relativo al monitoraggio dei crediti d’imposta nonché sul prospetto relativo agli aiuti di Stato.”
Le complessità appena menzionate impongono il differimento al 31 ottobre 2021 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, quale adempimento preventivo necessario per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.
Inoltre, la categoria sottolinea che sarebbe opportuno specificare nel comma 13 dell’articolo 1 del Sostegni bis n.73/2021, laddove è previsto all’ultimo periodo che “Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021”, che sono fatti salvi i casi in cui quest’ultima comunicazione, in assenza di dati da indicare, non deve essere presentata, come accade ad esempio per i contribuenti che nel primo trimestre 2021 non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
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