17 maggio 2025

Commercialisti, compatibile l’incarico “part time” ricevuto dal Sindaco

Autore: Paola Mauro
Il commercialista che svolge attività di docente presso un istituto scolastico statale può chiedere l’iscrizione nella Sezione dell’Albo riservata ai non esercenti; mentre l’incarico di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente, conferito da un Comune a un commercialista è compatibile con l’esercizio della professione, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi.

In questi termini si è espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nei P.O. n. 8/2025 e n. 24/2025, pubblicati il 16 maggio.

Commercialisti, avvocato e docente

Il primo P.O. citato (n. 8/2025) fornisce un parere in merito al seguente quesito: «se un iscritto alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attualmente in servizio come docente di ruolo in diritto ed economia presso un istituto scolastico statale, nonché iscritto all’Ordine degli Avvocati, possa chiedere di trasferire la propria posizione professionale nella sezione dell’Albo riservata ai non esercenti.»

Lo scrivente Ordine territoriale ha puntualizzato che l’iscritto in questione ha rappresentato di esercitare, compatibilmente con i vincoli del pubblico impiego e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, la sola attività forense, in virtù del principio di esclusività cui è soggetto il personale docente di ruolo.

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha evidenziato che:
  • il D.lgs. n. 139/2005 vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione;
  • la Legge n. 247 del 2012 consente agli avvocati la contestuale iscrizione nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • il D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), richiamando l’art. 508, co. 15, del D.lgs. n. 297 del 1994, consente quanto ivi previsto per il personale docente scolastico in merito alla facoltà di esercitare libere professioni - sempre che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio - previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, atteso che l’autorizzazione è stata concessa unicamente per l’attività forense, con esclusione di ulteriori esercizi professionali, il C.N.D.C.E.C. – si riporta testualmente - «ritiene che l’iscritto, cancellatosi dalla sezione ordinaria dell’Albo in esito al mancato rilascio della sopraindicata autorizzazione prevista dalla normativa di riferimento, abbia facoltà di richiedere l’inserimento nell’elenco speciale dei non esercenti. Resta inteso che ogni determinazione in merito alla posizione del richiedente compete al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni normative regolamentari vigenti.»

Incarichi di alta specializzazione

Venendo al secondo P.O. in argomento – ossia il n. 24/2025 -, con esso il Consiglio Nazionale ha risposto al seguente quesito: «se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall’art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l’incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.»

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha osservato che l’incarico in questione ha natura di pubblico impiego, sicché, in via generale, risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista. Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione l’art. 1, comma 56, della Legge n. 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente. Pertanto, l’incarico di cui trattasi è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi.

Il P.O. n. 24/2025 non ha mancato di puntualizzare che resta fermo l’obbligo, in ogni caso, di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
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