Commercialisti, dal MUR le date per gli esami di abilitazione di luglio e novembre
Un’ordinanza ministeriale stabilisce che la prima e la seconda sessione per la sezione A si terranno il 25 luglio e il 14 novembre. 31 luglio e 20 novembre le date delle sessioni per la sezione B
Il CNDCEC con l’informativa n. 97/2025 rende noto che il Ministero dell’Università, con l’ordinanza n. 426 del 19 giugno 2025, ha ufficializzato l’indizione degli esami di Stato 2025 per l’abilitazione alle professioni di dottore commercialista e esperto contabile, oltre che per le prove integrative ai fini della revisione legale.
Le sessioni previste sono due: la prima a luglio e la seconda a novembre.
Con un’altra informativa, diffusa nei giorni scorsi, il Consiglio nazionale, dando conto di una comunicazione dello stesso Ministero dell’Università, aveva anticipato che, terminata l’emergenza epidemiologica, troveranno applicazione le modalità di effettuazione degli esami di abilitazione previste dalla normativa vigente. Quindi, ai sensi dell’art.46 del D.lgs. 139/2005, l’esame si terrà in presenza e si articolerà in tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, e una prova orale.
Le date degli esami
Sezione A (dottori commercialisti):
Prima sessione: 25 luglio 2025;
Seconda sessione: 14 novembre 2025.
Sezione B (esperti contabili):
Prima sessione: 31 luglio 2025;
Seconda sessione: 20 novembre 2025.
Le prove integrative per l’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede d’esame.
Sedi in cui si possono sostenere gli esami
I candidati possono presentare domanda in una sola delle sedi universitarie elencate nell’allegato all’ordinanza. I cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che intendono sostenere l’esame in lingua tedesca devono rivolgersi esclusivamente alla sede di Trento.
Le scadenze per presentare domanda
Prima sessione: entro il 30 giugno 2025;
Seconda sessione: entro il 21 ottobre 2025.
La domanda va presentata presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. È valida anche se spedita via raccomandata entro la scadenza (fa fede il timbro postale).
In casi eccezionali, è possibile l’accoglimento oltre il termine, ma solo se giustificato da gravi motivi e riconosciuto dal Rettore o Direttore.
I soggetti che hanno presentato domanda per la prima sessione ma non potranno partecipare alle prove potranno presentarsi alla seconda, inoltrando una nuova istanza entro il 21 ottobre 2025. In tal caso non occorrerà ripresentare la documentazione già allegata.
I documenti da allegare all’istanza
I candidati devono allegare alla domanda:
Titolo di studio idoneo, secondo le classi di laurea previste per:
Dottori commercialisti: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o 84/S, LM-56, LM-77 o equivalenti;
Esperti contabili: diploma di laurea nella classe 17 o 28, L-18, L-33 o equivalenti;
Prove integrative revisori: certificazione o dichiarazione attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Nella domanda il candidato deve altresì dichiarare di avere diritto all’esonero dalle singole prove.
Certificato di compiuto tirocinio professionale (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000);
Ricevute dei versamenti: tassa di ammissione (49,58 euro) e contributo specifico fissato dall’ateneo. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali i, nell’importo previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. n. 63/2016.
Documentazione per prove integrative (se richiesta) e eventuali certificazioni per esigenze specifiche (es. tempi aggiuntivi per disabilità);
eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
Il tirocinio deve essere completato entro l’inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva.
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Chiudi
Ricerca in Fiscal Focus
Il prodotto richiesto è già nel carrello.
Hai già usufruito della prova gratuita.
Siamo spiacenti, ma non può procedere con l'acquisto di prodotti con modalità di pagamento ricorrente. Per maggiori informazioni, contatti il servizio clienti.