9 dicembre 2021

Commercialisti: elezioni ordini territoriali il 20 e 21 gennaio 2022

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con l’informativa n.114/2021, i tre Commissari straordinari del CNDCEC Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani rendono note le date per l’assemblea elettorale dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati pari opportunità, fissate il 20 e 21 gennaio 2022.

Il collegio ha individuato la data delle elezioni territoriali ritenendo che gli Ordini territoriali dovranno comunicare agli elettori la ripresa delle procedure elettorali nel rispetto del termine previsto dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. 139/2005.

Nel documento viene evidenziato che il procedimento elettorale è stato sospeso il 15° giorno antecedente alla data di svolgimento delle elezioni (11-12 ottobre 2021), all’indomani dell’avvio del voto per corrispondenza.

Con l’Informativa n. 79/2021, il Consiglio Nazionale aveva chiarito che poiché il termine per l’avvio del voto per corrispondenza, di cui all’art. 14 del regolamento elettorale, cadeva in un giorno festivo, e cioè domenica 26 settembre 2021, – trattandosi di un termine a ritroso, disposto per permettere il compimento di un’attività positiva (cioè esprimere il voto) - non si potevano comprimere i termini per l’espressione del voto e conseguentemente aveva indicato quale data di avvio del voto per corrispondenza venerdì 24 settembre 2021.

Quindi, a seguito della ripresa dell’iter elettorale, gli Ordini territoriali che avevano già deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza potranno riprendere le operazioni di voto per corrispondenza a partire dal 15° giorno antecedente lo svolgimento dell’assemblea elettorale (5 gennaio 2022) e concluderlo entro il 6° giorno antecedente la data dell’assemblea elettorale (14 gennaio 2022).

Inoltre, il Collegio ha deliberato di proporre al Ministero della Giustizia di posticipare la data delle elezioni del Consiglio Nazionale, fissando la nuova data al 29 marzo 2022 per consentire che il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio Nazionale possa essere effettuato, nel rispetto dei termini previsti dell’art. 25, comma 8 del d.lgs. 139/2005, solo successivamente allo svolgimento delle elezioni dei Consigli territoriali.
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