Sono stati pubblicati i P.O. n. 40/2025 e n. 67/2025 mediante i quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso – con il primo - a proposito del tirocinio degli esperti contabili per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo e – con il secondo – riguardo ai limiti alla eleggibilità in caso di rinnovo dei Consigli degli Ordini.
P.O. 40/2025 - Quesito tirocinio da Dottore Commercialista ex art. 14 D.M. 143/2009.
Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto di sapere se il tirocinante che ha compiuto il tirocinio di diciotto mesi come esperto contabile (tirocinio ancora in corso di validità al momento della presentazione della istanza di iscrizione) può essere iscritto come tirocinante nella sezione A del Registro e svolgere il tirocinio da Dottore Commercialista della durata di un anno, anziché diciotto mesi, anche se il tirocinio da esperto contabile scadrà in corso di svolgimento del tirocinio da Dottore Commercialista.
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha risposto che, analogamente a quanto avviene per l’accesso all’esame di Stato (Informativa n. 11/2019), è sufficiente che il compiuto tirocinio da esperto contabile sia valido al momento della presentazione della istanza di iscrizione nel Registro per lo svolgimento del tirocinio da Dottore commercialista ex art. 14 D.M. n. 143/2009.
P.O. 67/2025 - Limiti alla eleggibilità in caso di rinnovo dei Consigli degli Ordini.
Al centro del secondo P.O. in argomento c’è un quesito inviato dall’Ordine di Tivoli, relativamente al divieto del terzo mandato consecutivo ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del D.lgs. n. 139/2005 e dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini.
Il Consiglio Nazionale ha fatto presente di non poter fornire pareri – si riporta testualmente – «in merito a fattispecie concrete e/o riferibili a determinati e interessati soggetti, in quanto tale attività potrebbe interferire con quella attribuita dalla legge agli altri organi. In particolare, nel caso di specie, trattandosi di un quesito particolareggiato in materia di incandidabilità e/o ineleggibilità, il Consiglio Nazionale potrebbe essere “nuovamente” investito della questione in sede di reclamo elettorale e l’eventuale posizione espressa in sede “consultiva” potrebbe influenzare l’autonomia decisionale di tale procedimento.»
Ciò premesso, il C.N. ha rinviato al contenuto dell’ultimo parere reso dal Ministero della Giustizia il 16 agosto 2022 in merito ai temi in questione (documento qui allegato), nel quale – in particolare – si afferma: «Ed invero, l'art.9, comma 9, più volte citato, ricollega espressamente il mandato consiliare (non già alla sua durata) bensì alla elezione dell’organo secondo le modalità dei commi precedenti, sicché, ogni volta che c'è una elezione, per qualsivoglia causale, si ha un mandato. Logico corollario di quanto precede è che, se nel quadriennio si verificano più elezioni, questa circostanza determinerà il prodursi di più mandati idonei di per sé ad integrare, ove consecutivi e superiori a due, il divieto di eleggibilità previsto dalla disposizione richiamata.»
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