15 aprile 2022

Commercialisti: niente sovrapponibilità tra i codici Ateco e i titoli professionali

Autore: Federico Aiello
classificazione operata dall’ISTAT in virtù della quale il codice Ateco 69.20.11, già riservato ai servizi forniti da dottori commercialisti, è stato ora dedicato ai servizi forniti da commercialisti includendovi tutti gli iscritti nella sezione A dell’Albo unico, ed il codice Ateco 69.20.12, già riservato ai servizi forniti da ragionieri e periti commerciali è destinato ora ad accogliere i servizi forniti da esperti contabili, ossia dai soggetti iscritti nella sezione B dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In particolare, il CNDCEC puntualizza che non esiste alcuna sovrapponibilità tra i codici Ateco, utilizzati per classificare le attività economiche a fini statistici, ed i titoli professionali con i quali sono individuati e restano qualificati i professionisti iscritti nel nostro Albo.

Nonostante il Consiglio, una volta unificati gli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali e l’istituzione delle due sezioni dello stesso, aveva evidenziato, sia all’ISTAT che all’Agenzia delle Entrate, la necessità di operare una revisione dei codici Ateco, lo stesso non è stato coinvolto nel processo di revisione dei codici Ateco.

In merito, l’Istat aveva evidenziato che “i codici ATECO costituiscono una classificazione “statistica” delle attività economiche e che la loro definizione è finalizzata esclusivamente alla rappresentazione statistica dei fenomeni economici e sociali, senza alcun riferimento alla normativa nazionale sottostante, sottolineando che i codici Ateco risentono di una classificazione internazionale delle attività economiche (derivano dai codici internazionali NACE) e che il loro aggiornamento richiede un iter lungo e complesso che coinvolgi istituzioni nazionali e internazionali”.

Le finalità dei codici Ateco e la complessità del processo di aggiornamento è desumibile anche dalla “Nota informativa e metodologica” che accompagna il recente aggiornamento dei codici pubblicata sul sito dell’ISTAT il 29 dicembre 2021.

Il CNDCEC conclude asserendo che le finalità statistiche dei codici Ateco e la necessaria definizione sintetica delle attività economiche impediscono di utilizzare i codici Ateco per individuare i professionisti iscritti nel loro albo e per specificare con precisione tutte le attività esercitabili dagli stessi.

Anche laddove i codici Ateco sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per attribuire il numero di partita IVA, ciò non consente al codice Ateco di sostituirsi al titolo professionale riconosciuto ad ogni iscritto nell’albo in applicazione delle rigorose disposizioni dell’ordinamento professionale.
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