15 luglio 2025

Commercialisti, possibile il tirocinio durante la messa alla prova

Secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, chi sconta una pena alternativa può iscriversi al registro del tirocinio se compatibile con il programma di reinserimento. La condanna penale non preclude automaticamente l’accesso all’Albo

Chi sta scontando una pena in regime di affidamento in prova, secondo quanto previsto dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario, può essere iscritto nel registro del tirocinio, purché gli obblighi stabiliti del programma di recupero consentano la presenza dell’interessato presso lo studio del professionista affidatario per almeno 20 ore settimanali.

Non è esclusa, poi, la futura iscrizione dell’Albo, posto che l’aver riportato una condanna penale non implica di per sé automaticamente il diniego di iscrizione, tenuto conto che il requisito di onorabilità richiesto è valutato discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine.

È quanto ha precisato, in sintesi, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel P.O. n. 56/2025, pubblicato il 14 luglio.

Il quesito

L’Ordine territoriale scrivente ha posto le seguenti domande: se può essere iscritto nel registro del tirocinio un soggetto che sta scontando una pena in regime di affidamento in prova, secondo quanto previsto dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario (L. n. 354/1975), e, in caso di risposta affermativa, se è possibile l’iscrizione nell’Albo, una volta che sia stato eventualmente superato l’esame di abilitazione.

La risposta del Consiglio Nazionale

L’affidamento in prova, ha premesso il C.N., è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di scontare la pena al di fuori del carcere, seguendo un programma di reinserimento sociale, il quale può includere attività di lavoro o formazione, anche professionale.

L’esito positivo della prova porta all’estinzione della pena e di tutti gli effetti penali.

Ciò posto, nel P.O. n. 56/2025 si afferma che se lo svolgimento di un tirocinio professionale rientrasse nel programma di reinserimento stabilito dal Tribunale di sorveglianza e - alla luce di ciò - il soggetto ottenesse l’autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza, l’effettuazione del tirocinio potrebbe essere possibile purché, chiaramente, gli obblighi di condotta e orario, le limitazioni all’esercizio dei diritti civili, alla libertà di movimento e frequentazione stabiliti del programma di recupero siano compatibili con la modalità di svolgimento e l’assiduità richieste dal Regolamento del tirocinio di cui al D.M. 143/2009 (presenza di almeno 20 ore settimanali presso lo studio del professionista affidatario) per l’effettuazione della pratica professionale.

Per quanto riguarda poi una futura iscrizione nell’Albo – prosegue il documento -, il Consiglio dell’Ordine dovrà considerare la posizione del soggetto in sede di valutazione del requisito della condotta irreprensibile e del pieno esercizio dei diritti civili richiesto dall’art. 36 del D.lgs. 139/2005. Tale valutazione dovrà essere compiuta in autonomia, avendo riguardo al singolo caso concreto.

In via generale - conclude il C.N. - l’aver riportato una condanna penale non implica di per sé automaticamente il diniego di iscrizione, tenuto conto che il requisito di onorabilità richiesto è valutato discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine.
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