29 aprile 2024

Commercialisti. Situazioni di incompatibilità

Riposte del CNDCEC mediante il servizio Pronto Ordini

Autore: Paola Mauro
L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è compatibile con l’esercizio delle attività di agrotecnico e di consulente finanziario indipendente, mentre è incompatibile con l’attività di procacciatore d'affari. Altra ipotesi di incompatibilità può configurarsi nel caso della locazione breve di più di quattro appartamenti. È quanto emerge da una serie di Pronto Ordini pubblicati in questi giorni dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
P.O. 4/2024 – È stato chiesto se sussiste incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista e/o esperto contabile e la contestuale iscrizione nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.
In proposito la risposta è stata la seguente.

L’art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 139/2005 sancisce espressamente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e quello, anche non prevalente, né abituale della professione di notaio e di giornalista professionista. Ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, inoltre, non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

Ciò posto, l’articolo 7 della L. n. 251 del 1986 (“Istituzione dell'Albo professionale degli Agrotecnici”) al primo comma stabilisce: «L'iscrizione all'albo abilita ad esercitare la professione su tutto il territorio della Repubblica italiana.», mentre al secondo comma precisa: «Nessuno può essere contemporaneamente iscritto a più di un albo, ma è consentito il passaggio da un albo ad un altro».
In assenza di indicazioni ulteriori, la lettura congiunta dei due commi sembra condurre alla conclusione che il secondo comma costituisca una specificazione del primo e, dunque, abbia a oggetto un divieto di iscrizione al medesimo albo nell’ambito di territori diversi.

In tal senso depongono alcune risposte fornite dal Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a quesiti in materia di incompatibilità. In particolare, rispondendo al quesito posto da un tirocinante, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati – sebbene con riferimento ad altro albo professionale (quello degli Architetti) – ha affermato che non esistono incompatibilità nella “duplice” iscrizione a due albi diversi, quindi è possibile la contemporanea iscrizione all'albo degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati e a quello degli architetti.

In conclusione, l’art. 7 della L. 251/1986 non prevede limitazioni all’esercizio di altra professione da parte degli iscritti nell’albo degli Agrotecnici e pertanto può ritenersi che il contestuale esercizio della professione di dottore commercialista e/o di esperto contabile non dia luogo ad alcuna situazione di incompatibilità.

P.O. n. 22/2024 - I due quesiti posti hanno a oggetto: a) la sussistenza di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti e/o Esperti Contabili e l’iscrizione nell’albo dei consulenti finanziari indipendenti; b) la possibilità, in caso di iscrizione all’albo degli agenti finanziari, di trasferimento dall’albo all’elenco speciale.

In merito al quesito sub a), è stato osservato – in particolare – che l’art. 4, co. 1, lett. e), del D.lgs. 139/2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l’attività di promotore finanziario (oggi “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”), soggetto che esercita professionalmente - come dipendente, agente o mandatario - l’offerta di servizi di investimento e strumenti finanziari per conto di intermediari autorizzati in luogo diverso dalla sede legale o amministrativa della società o dalle sedi secondarie.

Diversamente, il consulente finanziario cd. autonomo è un professionista indipendente - iscritto in apposito albo e in possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali - incaricato direttamente dal cliente di studiare i mercati finanziari e prospettare le alternative migliori di investimento, illustrando vantaggi, costi e rischi di ogni soluzione.

Ne consegue che l’attività di consulente finanziario non è riconducibile all’attività di promotore finanziario/consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e pertanto è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Con riferimento al quesito sub b), nel P.O. n. 22/2024 – alla luce di quanto dispone l’art. 34 del D.lgs. 139/2005 – si afferma che «in caso di iscrizione all’albo tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) come agente in attività finanziaria, sussistendo una causa di incompatibilità, l’iscritto non possa restare iscritto nell’albo, ma possa richiedere il trasferimento all’elenco speciale».

P.O. 8/2024 - È stato chiesto se sussiste incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista e/o di esperto contabile e l'attività di procacciatore d'affari.

Ebbene, in proposito il documento in esame evidenzia, fra l’altro, che l’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. n. 139 del 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e «l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

A tal proposito le «Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 139/20051» hanno chiarito che la predetta norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di intermediazione e di mediatore con una formulazione letterale così ampia e generica da ricomprendere qualsiasi attività di intermediazione e ogni figura di mediatore.

Vi rientra evidentemente anche l’attività del procacciatore d’affari che, di conseguenza, non è compatibile con l’iscrizione nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

P.O. 25/2024 - È stato chiesto come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di dottore commercialista e di esperto contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.

In merito, il CNDCEC ha fornito la seguente risposta.

L’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale «dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».

Di conseguenza l’attività in questione (locazione breve di più di quattro appartamenti) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi».

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve1 esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta. Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.

Ne discende – conclude il P.O. n. 25/2024 - «che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile».

1«8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6».
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