27 marzo 2020

Conseguimento crediti triennio formativo 2017-2019 entro il 30 settembre 2020

Esclusivamente per i crediti “non utili” per la revisione legale

Autore: Serena Pastore
Con l’informativa n. 26 del 25 marzo 2020 il CNDCEC ha reso noto a tutti gli iscritti che il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019 è prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020.


La proroga è concessa limitatamente al conseguimento di crediti formativi non utili per la revisione legale (in tale ambito sono ricompresi anche i crediti obbligatori di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 6, comma 1 del Regolamento FPC), conseguentemente i crediti formativi associati ai codici materie “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” la revisione legale acquisiti nel primo semestre dell’anno 2020 non sono validi per il computo dei crediti necessari all’adempimento dell’obbligo formativo 2017-2019.

La formazione professionale continua- La formazione obbligatoria, così come definita dallo specifico regolamento emanato dall’Ordine nazionale, rappresenta un obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all’Albo. Con tale termine si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale.

Enti formatori – Le attività formative sono realizzate:
  • dal Consiglio Nazionale, anche attraverso proprie Fondazioni e Associazioni;
  • dall’Ordine territoriale, anche attraverso proprie Fondazioni e Associazioni o di concerto con altri Ordini e istituzioni locali, o in cooperazione – convenzione – collaborazione con altri soggetti esterni che operano sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine;
  • dalle SAF;
  • dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati.

Periodo formativo e crediti formativi professionali – Il periodo di formazione professionale continua ha durata triennale. I trienni formativi sono fissi a partire dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Contenuto dell’obbligo formativo– Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione, gli iscritti all’Albo devono acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali.

Almeno 9 crediti devono essere acquisiti attraverso attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

In ciascun anno, gli iscritti devono acquisire minimo 20 crediti per l’attività di aggiornamento, di formazione e di attività formative particolari.
Nel caso in cui un iscritto acquisisca nel corso di un anno più dei 20 crediti previsti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

Solo i crediti formativi professionali acquisiti mediante la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF possono essere riportati nel computo di quelli necessari per l’assolvimento dell’obbligo triennale, senza la necessità di dover conseguire i 20 crediti formativi minimi attuali, e possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi.

Riduzioni over 65 – Gli iscritti all’Albo che abbiano già compiuto i 65 anni di età o che li compiano in una data compresa nel triennio formativo in corso sono tenuti ad acquisire in ciascun triennio 30 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie (ordinamento, deontologia…).

Esenzioni dalla formazione– Gli iscritti possono essere esentati dallo svolgimento della formazione professionale continua qualora si presenti una delle seguenti fattispecie:
  • maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo;
  • servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
  • malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare, che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto per almeno 6 mesi non derivante da sanzioni disciplinari;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
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