23 settembre 2022

Contributi per sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell’attività professionale

Dote da 500 mila euro per l’erogazione di contributi assistenziali a supporto dell’attività professionale di Dottore Commercialista

Autore: Cinzia De Stefanis
Erogazione di contributi assistenziali a supporto dell’attività professionale di Dottore Commercialista per la sottoscrizione di finanziamenti - nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 - di qualsiasi ammontare, purché almeno di 10 mila euro e con una durata minima di 12 mesi. La domanda dovrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2023 ed entro il termine del 2 maggio 2023.

Lo prevede il bando della Cassa Nazionale Dottori Commercialisti rubricato “Sottoscrizione di finanziamenti a supporto dell’attività professionale”.

Beneficiari - I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2022 non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Il contributo spettante - Il contributo spettante sarà il seguente:
  • € 500 per un ammontare minimo del finanziamento di € 10.000 (in caso di studio associato o Stp sarà ripartito proporzionalmente alle quote di partecipazione);
  • per prestiti superiori ad € 10.000, è riconosciuto oltre al contributo di € 500, una ulteriore somma pari all’1% della quota di finanziamento eccedente i 10.000 euro e fino ad un valore massimo del prestito di € 30.000.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda. L’erogazione sarà sospesa in presenza di irregolarità contributiva.

I concorrenti devono dichiarare di non aver beneficiato e che non beneficeranno, impegnandosi nel caso a rimborsare quanto percepito dalla Cassa, di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, in relazione alla tipologia di contributo richiesto.

Presentazione della domanda - La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSF, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 1° febbraio 2023 ed entro il termine del 2 maggio 2023. È ammessa una sola domanda di partecipazione e dovrà esser corredata (a pena di inammissibilità) dei seguenti documenti:
  • autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
  • copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
  • in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
  • copia del contratto di finanziamento intestato al richiedente (oppure allo studio associato/Stp di cui è socio) firmato da entrambi i contraenti, oppure il documento di sintesi del contratto di finanziamento sottoscritto da entrambi i contraenti rilasciato dalla banca riportante i requisiti previsti per l’erogazione del contributo;
  • disposizione di accredito del finanziamento oppure disposizione di pagamento della prima rata del relativo piano di ammortamento.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito (Euro 65.400,00) è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica.

Requisiti di ammissione - Sono ammessi al concorso i finanziamenti sottoscritti per finalità strettamente attinenti allo svolgimento della professione. Non sono, quindi, ammessi i finanziamenti sottoscritti per:
  • l’acquisto di beni immobili o per l’acquisto specifico di beni non strettamente attinenti allo svolgimento della professione, nonché i contratti di leasing;
  • l’acquisto di mezzi di trasporto;
  • finanziamenti di importo inferiore a Euro 10.000;
  • finanziamenti di durata inferiore ai 12 mesi;
  • finanziamenti stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2022.
Requisiti reddituali -Al fine di poter beneficiare dei contributi. i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
  • euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
  • euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
  • euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
  • euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
  • euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
  • euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
  • euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui sopra è pari a euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente e il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di dottore commercialista portatore di handicap.

Compagine sociale e controlli - Per l’identificazione dei soci dello studio associato o della Stp costituite dal 1° gennaio 2022 e della relativa quota di partecipazione, si fa riferimento all’atto costitutivo. Il contributo è revocato nel caso in cui si proceda all’estinzione del prestito in data antecedente alla sua scadenza naturale. In tale circostanza la Cassa procederà al recupero delle somme accreditate.
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