18 gennaio 2023

Contributo annuale revisori: versamento entro il 31 gennaio

Autore: Serena Pastore
Entro il 31 gennaio 2023 i revisori legali e le società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti al versamento del contributo annuale di iscrizione per garantire la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite in tale ambito al MEF.

Dal 2021 l’entità del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è pari a 35,00 euro da versare in un’unica soluzione, così come indicato nel Decreto del MEF del 9 dicembre 2020. Preme ricordare che l’importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

I soggetti che non hanno ricevuto l’apposito avviso di pagamento via PEC, o tramite posta ordinaria, e, in via residuale, tramite posta ordinaria, accreditandosi presso l’area riservata del sito web della revisione legale, selezionando la voce “contribuzione annuale” potranno consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo Pec.

Soggetti obbligati al pagamento - Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. I revisori legali e le società di revisione che si iscrivono per la prima volta nel registro dei revisori legali in corso d’anno sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione.

Modalità di versamento – Il pagamento del contributo annuale può essere effettuato attraverso i servizi del sistema PagoPA disponibili:
  • sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”, e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
  • presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, etc). Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento inviato dal MEF, oppure il QR Code o il Codice Cbill presenti sulla stampa dell'avviso, in base al canale di pagamento prescelto.
Il pagamento potrà anche essere effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando l’IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..

Omissione contributo annuale – Nel caso di mancato versamento del contributo annuale, fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi dovuti, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il MEF assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro (art. 24-ter D.Lgs. n. 39/2010).

Il provvedimento di sospensione può essere revocato quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.

Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il MEF, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori.

Il decreto di sospensione, anche per gruppi di nominativi, è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dal soggetto interessato o nelle altre forme previste dall'ordinamento. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione individuale risulti particolarmente gravosa, il provvedimento di sospensione può essere pubblicato, in forma integrale o per estratto, sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Comunicazione domicilio digitale (PEC) – Si ricorda, inoltre, che la mancata comunicazione del domicilio digitale (PEC) da parte dei revisori può dar luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 13 del Regolamento n. 135/2021.
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