10 novembre 2022

Divieto di conferimento di incarichi nella P.A. anche ai pensionati della CNPADC

Ammessa solo l’attribuzione di incarichi gratuiti

Autore: Pietro Mosella
Ai lavoratori, sia dipendenti e sia autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta, possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità. Il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni ai pensionati, si riferisce anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria, quali la CNPADC.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 188 del 4 novembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in materia di divieto di conferimento di cariche e incarichi a pensionati nell’ambito della Pubblica Amministrazione, a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, rivolgendosi al CNDCEC, ha chiesto se, le disposizioni di cui all’articolo 5 (rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”), comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, le quali hanno introdotto il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a lavoratori pensionati, si applicano anche ai professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato da Cassa di previdenza professionale (nel caso di specie la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti-CNPADC).

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente il Consiglio Nazionale ha ricordato che, il richiamato articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati.

Tale divieto, peraltro, non si configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito (e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di un anno).

La disposizione in commento - come osserva il CNDCEC - è stato oggetto di ripetuti interventi di modifica, uno dei quali (articolo 6, comma 1, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014) ha riguardato proprio l’individuazione dei destinatari del conferimento delle cariche, ovvero degli incarichi da parte della P.A.

La norma, in origine, si riferiva ai soli soggetti già appartenenti ai ruoli delle Pubbliche amministrazioni. Per effetto delle summenzionate modifiche, s’includono, invece, tutti i soggetti “già lavoratori privati o pubblici” collocati in quiescenza.

Al fine di fornire chiarimenti interpretativi e indicazioni operative al riguardo, quindi, il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto ripetutamente sul tema e, in particolare, con la Circolare n. 6/2014, la quale ha evidenziato che la norma riguarda qualsiasi lavoratore collocato in quiescenza, a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro o del soggetto che corrisponde il trattamento.

Successivamente, tale orientamento è stato abbandonato dalla Circolare n. 4/2015, in cui è stato precisato che, il divieto, non riguarda i lavoratori autonomi collocati in quiescenza, ma solo i lavoratori dipendenti pubblici o privati.

Il Consiglio Nazionale nel suo excursus sull’interpretazione della norma in questione, ricorda, altresì, che a superamento di tale ultima interpretazione, è intervenuta la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Lombardia sez. contr n. 425/2019, n. 180/2018, n. 148/2017, sez. Piemonte n. 66/2018, sez. Puglia n. 193/2014) che, secondo un orientamento da ritenersi ormai consolidato, ha evidenziato come l'uso del termine ‘lavoratori’ e non ‘dipendenti’ vada interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa.

Detta interpretazione ha trovato conferma, più recentemente, anche nel Parere del 18 dicembre 2020 dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica (Parere DFP-0081269-P-18/12/2020), il quale, intervenendo ancora una volta sul tema, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che le previsioni di cui all’articolo 5, comma 9, del citato decreto, si applicano anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Nel delineare il suo ambito di applicazione, infatti, la norma si riferisce alla categoria dei “lavoratori” ricomprendendo sia dipendenti, sia autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta.

A tali soggetti - si afferma nel parere - possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.

In virtù di tutto quanto sopra esposto ed in considerazione delle indicazioni derivanti dalle recenti interpretazioni della norma in questione, il Consiglio Nazionale, riferendosi alla fattispecie postagli, conclude affermando che, la norma in esame, deve intendersi riferita anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la CNPADC.
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