2 settembre 2020

Domicilio fiscale da comunicare entro il 1° ottobre, pena la diffida del professionista

Autore: Felicia Sdanganelli
Con nota informativa n. 98/2020 del 31/08/2020, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha dato attuazione a quanto disposto dall’art. 37 “decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020), in vigore dal 17 luglio 2020, in relazione agli obblighi vigenti in capo alle imprese e ai professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, all’albo professionale o al proprio elenco di appartenenza. Col documento in commento, è il Presidente, Dott. Massimo Miani, ad invitare i Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili ad avviare la procedura di diffida degli iscritti che non adempiono ai predetti obblighi.

Le novità del Dl Semplificazioni: obblighi per professionisti e imprese – L’art. 37 citato ha apportato rilevanti modifiche all’art. 16 del DL 185/2008 – fino ad oggi, di fatto, inattuato in quanto privo di sistema sanzionatorio. In particolare, con riferimento ai professionisti (nuovo comma 7-bis dell’art. 16), nel caso di mancata comunicazione del proprio domicilio fiscale, è stabilito che l’Ente formuli apposita diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica della stessa. In caso di inottemperanza nel predetto termine, l’Ordine dovrà avviare il procedimento disciplinare che comporta la sanzione della sospensione del professionista dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

La medesima procedura sanzionatoria è prevista in capo ai revisori legali e alle società di revisione iscritti nel registro del MEF ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Ulteriori modifiche introdotte dall’articolo 37 in commento riguardano le disposizioni procedimentalizzate già introdotte per le imprese costituite in forma societaria e ora estese a quelle individuali. Per queste ultime, infatti, è disposto che “l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda d’iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale”. Inoltre, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato all'ufficio del Registro delle imprese competente il proprio domicilio digitale “sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020”.

In caso di inadempimento da parte dell’impresa o in caso di cancellazione del domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, le imprese individuali in questione sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del Codice Civile, in misura triplicata previa diffida da parte del Conservatore del registro delle imprese a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.

Il Conservatore dell'ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi detti termini da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.

Obblighi in capo agli Ordini professionali– La nuova procedura sanzionatoria riguarda non solo i singoli professionisti. La sua introduzione è volta anche a consentire agli Ordini di pubblicare l’elenco riservato previsto dal comma 7. Il rifiuto reiterato di comunicare alle P. A. i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005, l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del MISE 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente.
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