Con l’informativa n. 28/2022, i commissari straordinari del CNDCEC portano a conoscenza degli iscritti la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 emanata dello stesso Dicastero e recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, DL n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147/2021)”.
In particolare, la Circolare non avrebbe correttamente individuato la ratio dell’articolo 3 comma 3 del
DL n.118/2021, né i requisiti dei professionisti in ordine alle esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’imprese.
Il Ministero precisa che la modifica apportata all'articolo 3, comma 3 cit. dalla legge di conversione n. 147/2021 è frutto di una chiara e precisa scelta del legislatore, ossia equiparare i dottori commercialisti ed esperti contabili agli avvocati a livello di requisiti necessari per ottenere l'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa. Tale scelta è difforme da quella inizialmente operata in sede di decretazione d'urgenza. Infatti, per entrambe le categorie sono ora richieste l'iscrizione all'albo da almeno 5 anni, nonché la maturazione di "precedenti esperienze", opportunamente documentate, nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi d'impresa.
La Circolare ha solo dato attuazione alla norma di rango primario, come modificata.
Con riguardo all'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità all'incarico di esperto, il Ministero puntualizza che la ratio della scelta operata è esplicitata nella Circolare, avendo optato per circoscrivere il "rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale", laddove invece notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e l'insolvenza dell'impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione, e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell'impresa, gestione il cui esito è di difficile valutazione.
Inoltre, come suggerito dalle Associazioni, non è possibile includere tra gli incarichi utili a dimostrare una idonea pregressa esperienza quelli di "advisor con incarichi di assistenza o di consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza contabile/fiscale/ societaria per la scelta e/o l'attuazione di operazioni straordinarie ...", né ancora di "advisor con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario di imprese in difficoltà/crisi proprie assistite". Tali incarichi appaiono infatti troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale della crisi d'impresa.