12 aprile 2022

Elenco degli esperti: per l’attestatore rilevano le esperienze nel settore concorsuale

Gli incarichi svolti devono essere finalizzati al risanamento delle imprese in crisi

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito delle esperienze che consentono l’inserimento nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa, anche quelle di attestatore della veridicità dei dati aziendali, devono aver riguardato incarichi svolti nel settore concorsuale, nonché esser finalizzati, per espressa previsione normativa, al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in crisi.

È quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 30 del 7 aprile 2022, scaturito a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto delucidazioni in relazione, appunto, alle esperienze che consentono l’inserimento nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa, ex articolo 3 del D.L. n. 118/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021. Nello specifico, è stato chiesto se, l’amministratore giudiziario e professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa, possa essere inserito nell’Elenco degli esperti sopra menzionato.

L’Ordine territoriale che ha posto il quesito, dopo un’ampia ricognizione dei contenuti dell’articolo 41 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (CAM), rubricato “Gestione delle aziende sequestrate”, ha chiesto al Consiglio Nazionale se, le figure di amministratore giudiziario e quella del professionista chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa, possano rappresentare esperienze in grado di consentire l’iscrizione nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa, ex articolo 3 del D.L. n. 118/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021. Quest’ultima diposizione, infatti, prevede che, l'iscrizione all'elenco in questione, è anche subordinata al possesso della specifica formazione prevista con un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

In relazione alle suddette tematiche, è intervenuto il Ministero della Giustizia, con la risposta all’INAG del 24 febbraio 2022 che, lo stesso Consiglio Nazionale, ha provveduto a diffondere agli Ordini territoriali con l’Informativa n. 30/2022, richiamata nel parere in commento.

In merito all’incarico svolto come amministratore giudiziario, il Ministero evidenzia come, se è vero che, come ricordato dall’Istituto istante, l'amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. n. 159/2011, deve presentare una relazione contenente «…b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività ...», è pur vero che egli non ha la funzione specifica di assistere l'imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell'impresa in crisi, bensì quella di gestire l'impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da un eventuale stato di crisi o insolvenza, sostituendo - entro dati limiti - l'imprenditore.

Secondo il Ministero, inoltre, il sopra citato articolo 41, al comma 2, chiarisce che «l'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda ...» e, inoltre, come stabilito ai successivi commi 2-bis e 2-ter, può affittare l'azienda o un ramo di azienda e, così come disposto dal successivo comma 6, «nel caso di sequestro di partecipazioni societarie ... esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata». Lo stesso amministratore giudiziario provvede a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

Il Ministero della Giustizia conclude spiegando come sia evidente la diversità delle funzioni demandate, da un lato, all'esperto indipendente e, dall'altro, all'amministratore giudiziario scelto tra gli esperti in gestione aziendale.

Lo stesso, peraltro, sottolinea come non vada tralasciata la circostanza in base alla quale comprendere tra le esperienze professionali da valutare ai fini dell’inclusione nell’Elenco degli esperti indipendenti quella di amministratore giudiziario, comporterebbe la necessità di investire la commissione (articolo 3, comma 6, D.L. n. 118/2021), incaricata della nomina dell'esperto indipendente, del compito di valutare caso per caso quale sia stato l'esito della gestione demandata all'amministratore giudiziario e se, in particolare, egli abbia o meno risanato l'impresa in crisi a lui eventualmente affidata.

Alla luce di quanto sopra affermato dal Ministero della Giustizia, quindi, il Consiglio Nazionale, ritiene che anche le esperienze di attestatore debbano aver riguardato incarichi svolti nel settore concorsuale e finalizzati, per espressa previsione normativa, al risanamento ed alla ristrutturazione delle imprese in crisi.

In merito al quesito posto, quindi, ovvero se le figure di amministratore giudiziario e quella del professionista chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa possano rappresentare esperienze in grado di consentire l’iscrizione nell’Elenco in questione, la risposta del CNDCEC è negativa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy