31 maggio 2022

Elenco esperti crisi d’impresa: attività di accertamento dei responsabili della formazione

Le precedenti esperienze maturate devono riguardare incarichi assunti direttamente dal professionista

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito della formazione dell’elenco regionale degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, in ordine al dettaglio della documentazione da esibire per comprovare lo svolgimento degli incarichi individuati nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali diffuse dal Ministero della giustizia, le precedenti esperienze, valutabili ai fini dell’inclusione nel suddetto elenco, devono essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista (si veda l’articolo “Elenco degli esperti: valutazione delle domande secondo le Linee guida del Ministero della Giustizia” del 12 maggio 2022).

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 102 del 26 maggio 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti a seguito di una richiesta di un Ordine territoriale nell’ambito dell’attività di accertamento dei responsabili della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati.

Nello specifico, il citato Ordine territoriale, ha posto una serie di quesiti al CNDCEC, chiedendo se possa risultare corretto, da parte dei responsabili della formazione, della tenuta e dell’accertamento dei dati degli iscritti all’elenco unico, suggerire la produzione della documentazione elencata nello stesso quesito, al fine della valutazione delle esperienze professionali qualificanti, suddivisa per le diverse tipologie di incarico (commissario giudiziale, attestatore, gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola, consulente/advisor con diversi incarichi, attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti, ecc.).

È stato, inoltre, chiesto se, per quanto concerne l’attività di gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola (articolo 7, Legge n. 3/2012), ai fini del compimento dell’attività di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti (articolo 71 del Testo unico di cui al D.P.R n. 445/2000) da parte dei responsabili della formazione, sia sufficiente il documento di nomina o sia necessario un’ulteriore documentazione attestante l’effettivo svolgimento dell’attività.

Infine, al Consiglio Nazionale è stato posto un ulteriore quesito, ovvero se, tra le attività qualificanti di cui al punto 1 delle Linee di Indirizzo agli Ordini Professionali del 29/12/2021, possa considerarsi l’incarico di commissario straordinario (conferito dal MISE - VI divisione), finalizzato alla ricomposizione degli assetti societari e patrimoniali delle grandi imprese in crisi e/o di cooperative mutualistiche iscritte al Registro imprese, ivi compresi incarichi di LCA rimessi, in seguito a motivata relazione del commissario che ha ripristinato gli organi sociali e riportato in bonis la società o cooperativa.

Il parere del CNDCEC – Per quanto concerne i primi quesiti posti, nonché il dettaglio della documentazione da esibire per comprovare lo svolgimento degli incarichi individuati nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali diffuse dal Ministero della giustizia con Circolare del 29 dicembre 2021, il Consiglio Nazionale ricorda dapprima di aver chiarito come le precedenti esperienze, valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti, debbano essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista.

In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, secondo il CNDCEC, la documentazione di cui l’Ordine territoriale in questione vorrebbe richiedere l’esibizione per comprovare le predette esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, sembra rispondere a siffatte esigenze.

A tal proposito, lo stesso Consiglio Nazionale evidenzia che, per la valutazione della comprovata esperienza del gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell’impresa agricola, si potrebbe, altresì, richiedere l’esibizione di copia di atto comprovante il deposito della domanda di accordo alla quale l’articolo 9, commi 3 – bis.1, e 3- bis.2, richiede di allegare la relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi.

In riferimento all’ultimo quesito posto, invece, il Consiglio Nazionale precisa che, tra quelli indicati dall’Ordine territoriale, sono valutabili esclusivamente gli incarichi espletati come commissario straordinario di amministrazione straordinaria (di cui al D. Lgs. n. 270/1999 e al D.L. n. 347/2003, convertito dalla Legge n. 39/2004), considerato che, le summenzionate Linee di indirizzo ministeriali, precisano come debba trattarsi di incarichi correlati ad attività finalizzate alla preservazione del valore aziendale nel settore concorsuale.
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