14 settembre 2021

Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali: nuovi chiarimenti del CNDCEC

Sono contenuti nel Pronto Ordini n. 168/2021

Autore: Pietro Mosella
Nuovi chiarimenti giungono dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in materia elettorale, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, previste per l’11 e 12 ottobre. Con il Pronto Ordini n. 168 del 10 settembre 2021, infatti, sono state fornite risposte in merito a diversi aspetti riguardanti le procedure da mettere in atto ai fini delle conseguenti operazioni di voto, a seguito di vari quesiti pervenuti.

I quesiti - Nello specifico, un Ordine territoriale, rivolgendosi al CNDCEC ha posto alcuni quesiti in materia elettorale, chiedendo rispettivamente:
  1. se il termine di cui all’articolo 7, comma 2, lett. b) del Regolamento elettorale per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, relativo alla presentazione della disponibilità a far parte del seggio elettorale, sia o meno di natura perentoria e se debbano considerarsi valide le disponibilità pervenute oltre il detto termine;
  2. se la numerazione delle liste partecipanti alla tornata elettorale debba avvenire immediatamente dopo scaduto il termine ultimo di presentazione delle liste o anche nei giorni successivi;
  3. se debba procedersi alla costituzione del seggio elettorale il 6 ottobre 2021, quale quinto giorno antecedente alla data di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Regolamento elettorale, ovvero possa procedersi in data antecedente al detto termine;
  4. come sia possibile rispettare il vincolo del numero massimo di preferenza esprimibili in base al genere ai sensi dell’articolo 8, comma 5 del Regolamento per l’elezione del CPO in caso di assenza di candidature dell’altro genere;
  5. se ai candidati al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico nonché ai candidati al CPO sia riconosciuto il diritto di presenziare alle operazioni del seggio elettorale.

I chiarimenti del CNDCEC – Rispondendo al primo quesito posto, il Consiglio Nazionale osserva che, in base all’articolo 7 del Regolamento elettorale, gli interessati a far parte del seggio elettorale possono comunicare la loro disponibilità tramite PEC nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale. Tale termine risulterebbe essere di tipo ordinatorio e non perentorio, come previsto da costante giurisprudenza di legittimità.

In virtù di ciò, eventuali manifestazioni di disponibilità a far parte del seggio elettorale pervenute oltre il detto termine, saranno prese in considerazione solo se, quelle tempestivamente pervenute, non siano sufficienti a coprire il numero dei componenti del seggio elettorale.

Per quanto concerne il secondo quesito, il CNDCEC premette che, ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento elettorale, le liste devono essere presentate entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale (ossia l’11.09.2021).

Depositate le liste, il Presidente del Consiglio dell’Ordine o un altro Consigliere delegato numera le stesse secondo l’ordine cronologico di presentazione. Successivamente, entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, il Consiglio dell’Ordine delibera in merito all’ammissione o all’esclusione delle liste. Di conseguenza, la numerazione delle liste da parte del Presidente o del Consigliere delegato dovrà essere necessariamente completata prima che il Consiglio dell’Ordine deliberi in merito all’ammissione o all’esclusione delle liste stesse.

Riguardo al terzo quesito, il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 13, comma 1, del Regolamento elettorale, il quale prevede che, il seggio elettorale, si costituisce presso la sede del Consiglio dell’Ordine entro le ore 11.00 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza. Secondo il CNDCEC l’utilizzo della locuzione “si costituisce” prima dell’indicazione del termine “quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza” è funzionale ad individuare una data certa e unica per la costituzione del seggio elettorale. Tale interpretazione si fa preferire valutando l’insieme delle norme elettorali.

Conseguentemente, fino a sei giorni prima dell’assemblea elettorale, in cui è ancora possibile esprimere il voto per corrispondenza, non può validamente costituirsi il seggio elettorale visto che, alla data di costituzione di questo, deve corrispondere la consegna dell’elenco degli iscritti e le schede votate per corrispondenza che, a sua volta, presuppone che il termine per la manifestazione del voto sia spirato. Il seggio elettorale, quindi, dovrà costituirsi il 6 ottobre 2021, entro le ore 11.00.

Circa il rispetto dell’equilibro di genere nelle votazioni del Comitato Pari Opportunità (CPO) in assenza di candidature dell’altro genere prospettato nel quarto quesito posto, il Consiglio Nazionale evidenzia, così come contenuto nelle premesse del Regolamento per l’elezione dei CPO, che questo sia stato emanato tenendo espressamente in considerazione la necessità “di dover garantire ai diversi generi le condizioni di parità di accesso alla partecipazione ai Comitati Pari Opportunità”.

A tal proposito, si richiama l’articolo 8, comma 5, del Regolamento, il quale prevede che “possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti del Comitato da eleggere. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da esprimere”. Ai fini della validità dell’elezione rileva il fatto che, le regole elettorali (e quindi il citato Regolamento), favoriscano le pari opportunità tra generi e garantiscano misure idonee a perseguire l’equilibrio di genere.

Qualora, quindi, vi siano candidature dell’altro genere, dovrà comunque procedersi all’elezione del CPO, in quanto lo stesso rappresenta un organo necessario del Consiglio dell’Ordine.

In merito all’ultimo quesito posto, infine, il CNDCEC precisa che, il diritto di partecipare ed assistere alle operazioni elettorali è, di fatto, contenuto nel Regolamento elettorale per l’elezione dei Consigli dell’Ordine. Viene richiamato, sul punto, l’articolo 13, comma 2, il quale prevede che “a tutte le operazioni del seggio elettorale possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all’Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente”.

Visto che pari facoltà non è prevista né nel capo del detto Regolamento riservato all’elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, né nel Regolamento per l’elezione del CPO, secondo il Consiglio Nazionale, seguendo un’interpretazione analogica, deve ritenersi che pari facoltà possa essere riconosciuta al singolo candidato degli altri organi elettivi, previa comunicazione all’Ordine del nominativo che presenzierà alle operazioni.
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