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Esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’esito di un corso di laurea in convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, indipendentemente dalla sede universitaria presso la quale il titolo è stato conseguito.
È questo quanto chiarisce la nota dell’Ufficio esami di Stato del Ministero dell’Università del 22 ottobre 2015.
Gli orientamenti precedenti
In passato il diritto di esonero era sottoposto alla condizione che il titolo di studio fosse stato conseguito:
Questa previsione è stata però ritenuta contraria all’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
La norma richiamata prevede infatti che “sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43”, senza ulteriormente introdurre vincoli in merito alla sede dell’Università presso la quale si consegue il titolo.
L’esame di stato
A seguito della precisazione fornita con la nota dell’Ufficio esami Stato del Ministero dell’Università, l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è ora così articolato:
a)tre prove scritte:
b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze nelle materie oggetto delle prove scritte e delle seguenti altre materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.