20 dicembre 2021

Esercizio della professione per il socio-amministratore di una S.r.l.

Incompatibilità esclusa se si attesta la mancanza di un interesse economico proprio

Autore: Pietro Mosella
Nel caso di un iscritto che sia contestualmente amministratore con ampi poteri e nudo proprietario di una quota di maggioranza di una S.r.l., al fine di escludere l’incompatibilità con l’esercizio della professione, lo stesso iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio (ad esempio: presenza di un mandato scritto conferito dalla società-cliente, la parcellazione dei compensi, ecc.).

È quanto sancito nel Pronto Ordini n. 236 del 13 dicembre 2021, scaturito da un quesito pervenuto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che ha fornito chiarimenti ad un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, aveva chiesto al Consiglio Nazionale se incorra in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritto che si trovi nella posizione precedentemente descritta. A tal proposito, nel quesito, a completamento della fattispecie prospettata, è precisato che:
  • l’iscritto, in qualità di nudo proprietario della quota di maggioranza, non avrebbe alcun diritto di voto nell’assemblea dei soci e/o di percezione degli utili, diritti che rimarrebbero esclusivamente in capo all’usufruttuario di tale quota;
  • il soggetto usufruttuario non ha, così come anche gli altri soci, alcun legame di parentela con l’iscritto;
  • l’iscritto percepirebbe il solo compenso di amministratore quale compenso professionale, con formalizzazione del mandato che verrebbe dalla società conferito per la richiesta assunzione della carica di amministratore.

Il parere del CNDCEC – Anzitutto il Consiglio Nazionale ricorda che, la circostanza che un iscritto abbia un interesse economico prevalente in una società di capitali (ad esempio socio di maggioranza) e, contemporaneamente, rivesta nella medesima la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, comporta la ricorrenza di una situazione d’incompatibilità, stante la circostanza che si tratta di esercizio per proprio conto di attività d’impresa (articolo 4, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 139/2005).

In presenza di un iscritto che sia nudo proprietario della quota di maggioranza di una società di capitali, la qualifica di socio deve attribuirsi in capo a questi e non al soggetto che ne detiene l’usufrutto, pertanto, il CNDCEC osserva che l’Ordine, al fine di verificare la ricorrenza o meno di una situazione d’incompatibilità, dovrà verificare dapprima se l’iscritto (già amministratore con ampi poteri della società) detenga nella stessa, mediante la titolarità della nuda proprietà della quota di maggioranza, anche un interesse economico prevalente.

A tal proposito, il Consiglio Nazionale elenca ciò che si dovrà accertare, ovvero:
  • se l’iscritto possa esercitare il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi connessi alla nuda proprietà della quota sociale;
  • quale sia il soggetto che ha diritto agli utili derivanti dalla quota societaria. Nella fattispecie prospettata il diritto agli utili spetta all’usufruttuario secondo le norme di carattere generale previste per il diritto all’usufrutto;
  • se tra il nudo proprietario e l’usufruttuario intercorrano, oltre a rapporti di parentela, anche rapporti di coniugio o di convivenza risultante dallo stato di famiglia. In presenza di tali rapporti, infatti, si determinerebbe una compromissione della “terzietà” dell’usufruttuario nei confronti del nudo proprietario;
  • l’eventuale previsione di un termine al diritto di usufrutto.

Pur in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale evidenzia che, qualora fosse accertato che l’iscritto detenga un interesse economico prevalente nella società in cui abbia anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri, l’Ordine dovrà, comunque, verificare se il professionista in questione rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce lo stesso incarico.

La situazione appena prospettata, infatti, costituirebbe una delle fattispecie di esenzione dell’incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005, il quale prevede, appunto, che «l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico».

Sul punto, il CNDCEC richiama anche le “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005”, approvate dallo stesso, le quali hanno precisato che, tale impostazione, rispecchia l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’attività d’impresa non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale.

Concludendo, quindi, in merito al quesito posto, secondo il Consiglio Nazionale, al fine di escludere la sussistenza dell’incompatibilità con l’esercizio della professione, l’iscritto dovrà attestare la ricorrenza di elementi che provino la mancanza, da parte sua, di un interesse economico proprio, come ad esempio:
  • la presenza di un mandato scritto conferito dalla società-cliente;
  • la parcellazione dei compensi;
  • in caso di esercizio d’impresa per il tramite di una società, la mancata attribuzione di utili o dividendi (o la rinuncia ad essi) o loro assegnazione in misura non significativa;
  • l’assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale da parte dell’iscritto;
  • la partecipazione del tutto irrilevante al capitale sociale;
  • la ricorrenza di situazioni temporanee di estrema urgenza ed impossibilità di agire diversamente in assenza dei criteri precedentemente indicati.
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