17 aprile 2025

Il commercialista non può essere collaboratore del mediatore creditizio

Autore: Paola Mauro
L'attività di collaboratore del mediatore creditizio è incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

A questa conclusione è giunto il CNDCEC (P.O. n. 12/2025), rispondendo a un quesito posto dall’Ordine di Cosenza.

Il perché dell’incompatibilità

Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 139/2005 l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell’attività di mediatore creditizio in quanto trattasi di attività d’impresa in nome proprio e per proprio conto (l’iscritto, a scopo lucrativo, mette in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione).

Il caso portato all’attenzione del Consiglio Nazionale riguarda invece la figura del “collaboratore del mediatore creditizio”, disciplinata dall’art. 128-novies del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB), ossia la persona fisica cui spetta il compito di mettere in contatto la potenziale clientela con la società di mediazione creditizia per cui opera e che non può svolgere contemporaneamente la sua attività a favore di più soggetti iscritti presso l’Albo dei Mediatori Creditizi.

Ebbene, nel P.O. n. 12/2025 si osserva che il tema della compatibilità tra la professione di Commercialista e il ruolo di collaboratore di mediatore creditizio è oggetto di una specifica FAQ pubblicata sul sito dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) - la n. 6799 -, che ha escluso l’incompatibilità alla luce del fatto che il collaboratore di mediatore creditizio, diversamente da quest’ultimo e dall’agente in attività finanziaria, non è vincolato al rispetto del principio di esclusività degli artt. 128-quater (per l’agente) e 128-sexies (per il mediatore) del TUB.

D’altro canto, nella FAQ n. 443 l’OAM afferma che il collaboratore del mediatore creditizio può svolgere contemporaneamente ulteriori attività professionali se il relativo esercizio non risulti incompatibile con l’attività di mediazione creditizia, né con le altre attività previste dalla vigente normativa, facendo salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.

In altre parole, se l’incompatibilità deriva da un altro ordinamento professionale vale quest’ultima, anche se il TUB non prevede, per la figura del collaboratore del mediatore creditizio, il rispetto del principio di esclusività. Si tratta del medesimo concetto affermato nel terzo comma dell’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

Il Consiglio Nazionale rileva, poi, che la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 25 marzo 2014, rispondendo a un quesito della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), ha affermato che i collaboratori delle società di mediazione creditizia devono essere iscritti all’ENASARCO; ciò in quanto l’art. 4-octies del D.lgs. n. 141/2010, recante la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, precisa che «ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.»

L’obbligo di iscrizione all’ENASARCO per i collaboratori dei mediatori creditizi è stato affermato anche dal TAR del Lazio con la sentenza n. 2698/2015, che ha respinto il ricorso avanzato dalla FIAIP. In particolare, con la citata sentenza si è evidenziato che «[…] Solo il mediatore creditizio svolge un’attività che rientra nella schema della mediazione, mentre i collaboratori del mediatore svolgono un’attività di promozione finalizzata alla conclusione degli affari del mediatore creditizio stesso e, per tale ragione, sono legati a esso da un contratto di agenzia.»

Conclude, dunque, il CNDCEC: «Per le ragioni da ultime evidenziate (iscrizione ENASARCO, contratto di agenzia) deve ritenersi che l’attività in questione sia riconducibile a quella di impresa, anche in considerazione del fatto che il comma 1, lett. c) del citato art. 4 D.lgs. 139/2005, oltre a disporre l’incompatibilità con “ogni tipologia di mediatore”, prevede che la stessa ricorra anche per le attività "ausiliarie delle precedenti". L'attività di collaboratore del mediatore creditizio è senza dubbio ausiliaria a quella del mediatore creditizio e, pertanto, incompatibile con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.»
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