Alla STP costituita da iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è precluso l’inserimento nell'oggetto sociale di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione, o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l'esercizio dell'attività professionale come individuata nell'art. 1 del D.lgs. n. 139/2005.
È la precisazione contenuta nel P.O. n. 58/2025 con il quale il CNDCEC ha risposto all’Ordine di Lodi.
Esattamente è stato posto il seguente quesito: «Una STP costituita da dottori commercialisti intende ottenere l’accreditamento per l’iscrizione all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale Regione Lombardia. L’iscrizione consentirebbe di svolgere attività di coordinamento e rendicontazione per i clienti e formatori della Regione Lombardia nonché di ottenere voucher formativi aziendali. Questa attività rientra nell’ambito dei finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per la Formazione continua finalizzata a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori.»
Ebbene, il Consiglio Nazionale, in mancanza di ulteriori dettagli al fine di individuare l’effettiva attività che la STP in questione intende svolgere, ha osservato, in via generale, che l’art. 10, comma 3, della Legge n. 183/2011 consente di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico; allo stesso modo, l’art. 1 D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, definisce la STP la società «avente a oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.»
L’art. 2, comma 1, del citato D.M. precisa che le sue disposizioni trovano applicazione in caso di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell’art. 10, commi da 3 a 11, L. 183/2011.
Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 4, L. n. 183/2011, l’atto costitutivo di tali società deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci (lett. a) e i criteri e le modalità affinché l’incarico professionale sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta (lett. c).
Pertanto, la STP costituita da iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha per oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività che formano oggetto della professione, secondo quanto previsto nel D.lgs. n.139/2005.
In forza delle previsioni della Legge n. 183/2011 l'esclusività dell'oggetto sociale preclude l'inserimento di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all'esercizio della professione, o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitino l'esercizio dell'attività professionale come individuata nell'art. 1 D.lgs. n. 139/2005.
Quanto sopra – conclude il C.N. -, comporta a livello pratico, di verificare che l'attività prestata dalla STP, per le modalità di realizzazione, non si risolva in vera e propria attività commerciale, determinando, per l'effetto, l'assoggettamento della società allo statuto dell'imprenditore commerciale (ex art. 2238 c.c.).
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