28 giugno 2022

I dati della polizza professionale dell’iscritto possono essere comunicati dall’Ordine

Secondo il CNDCEC occorre un interesse diretto, concreto ed attuale

Autore: Pietro Mosella
L’ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa di un iscritto, può avvenire qualora l’istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

In tal caso l’Ordine, prima di procedere con la comunicazione di detti dati, dovrà comunicare al controinteressato (nella fattispecie in questione si tratta del professionista) la ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni possa presentare un’eventuale opposizione.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 124 del 23 giugno 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti a seguito dei quesiti posti da un Ordine territoriale in materia di ostensione dei dati relativi la polizza professionale e di presentazione dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti d’iscrizione all’albo.

La fattispecie sottoposta al Consiglio Nazionale riguarda la possibilità o meno di un Ordine territoriale di fornire i dati della polizza professionale di un iscritto a seguito del ricevimento di una richiesta da parte di un legale che, in nome e per conto di un assistito dell’iscritto, ha manifestato l’intenzione di agire giudizialmente nei confronti di questo per fatti attinenti all’esercizio della professione. Lo stesso Ordine ha chiesto, inoltre, se il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del possesso dei requisiti d’iscrizione all’albo sia un termine perentorio e se, in assenza di tale dichiarazione, debba intervenire il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il parere del CNDCEC – Preliminarmente il CNDCEC osserva che, l’obbligo assicurativo (articolo 5, D.P.R. n. 137/2012) è strettamente legato all’esercizio della professione in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e, quindi, lo stesso riepiloga la normativa di riferimento.

Il sopra citato articolo 5, infatti, impone al professionista di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico professionale, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione, ma non prevede pari obbligo di informazione nei confronti dell’Ordine presso cui è iscritto. Tuttavia - specifica il Consiglio Nazionale - in base al generale potere di vigilanza sull’osservanza delle norme dell’ordinamento professionale (articolo 12, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 139/2005), gli Ordini possono entrare in possesso dei dati e documenti relativi alla polizza assicurativa dell’iscritto. Di conseguenza, gli stessi dati e documenti, possono essere oggetto di procedimento di accesso da parte di terzi in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006.

In virtù di quanto sopra esposto, per il CNDCEC l’ostensione dei dati e documenti attinenti alla polizza assicurativa potrà avvenire qualora l’istante dimostri di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. In tal caso, l’Ordine, infatti, prima di procedere con la comunicazione dei detti dati dovrà, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006, comunicare al controinteressato (nella fattispecie in esame si tratta del professionista) la ricezione della richiesta di accesso agli atti, affinché nel termine di dieci giorni possa presentare un’eventuale opposizione.

Nella fattispecie posta all’attenzione del Consiglio Nazionale, nella comunicazione inviata dal legale sussiste l’interesse all’accesso ravvisabile nella manifestata volontà di tutelare i diritti della parte assistita nei confronti dell’iscritto per fatti derivanti dall’esercizio della professione di questo. Tuttavia, al fine della corretta presentazione dell’istanza di accesso, è necessario che la stessa sia sottoscritta anche dal soggetto che vi ha interesse e non solo dal legale.

In merito al secondo quesito posto, il Consiglio Nazionale osserva dapprima che l’aggiornamento e la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo agli iscritti, è un compito che l’ordinamento professionale prevede in capo all’Ordine, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 139/2005. La norma prevede, infatti, che tale attività sia compiuta “almeno una volta ogni anno” e da tanto si ricava che la verifica debba essere effettuata con cadenza annuale.

Lo stesso CNDCEC, a tal proposito, proprio di recente ha inviato l’Informativa n. 15/2022 con la quale ha ricordato che la verifica dei requisiti d’iscrizione nell’albo debba essere svolta entro il primo trimestre di ciascun anno (articolo 34, D. Lgs. 139/2005) e, al fine di uniformare le prassi, ha predisposto un modello di autodichiarazione da inviare agli iscritti.

In relazione alla natura del termine per procedere all’aggiornamento ed alla verifica del possesso dei citati requisiti, il Consiglio Nazionale ricorda che, nell’ordinamento, il carattere della perentorietà del termine può essere attribuito ad una scadenza temporale solo da un’espressa norma di legge.

Pertanto, in assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la relativa sanzione, il termine va inteso come ordinatorio, come nel caso di specie.

La circostanza che il termine sia ordinatorio non legittima, però, in assenza di giustificato motivo, il mancato o intempestivo rispetto di questo.

Ne scaturisce che, per l’iscritto, l’omessa presentazione dell’autodichiarazione annuale circa il possesso dei requisiti d’iscrizione all’albo sollecitata formalmente dall’Ordine, può costituire condotta disciplinarmente rilevante. Ciò, in virtù di quanto previsto dall’articolo 29, comma 3, del Codice deontologico, il quale stabilisce che «il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità o l’esistenza di copertura assicurativa, ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali».
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