Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato le norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, che rappresentano un utile e valido strumento per i commercialisti facenti parte dell’organo di controllo, introdotto dal Codice del Terzo Settore n.117/2017.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo, monocratico o collegiale, sorge per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, del terzo settore al superamento per due esercizi consecutivi delle soglie dimensionali previste dall’articolo 30 del CTS. Le fondazioni, invece, sono sempre obbligate alla nomina.
Il documento si muove su un assunto di fondo di particolare importanza: “il componente dell’organo di controllo deve, anzitutto, “interpretare” la realtà in cui si colloca, operando al fine di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell’ente, senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non strettamente necessari o non funzionali al raggiungimento degli interessi generali perseguiti. Se la funzione di controllo interno non fosse interpretata in questo modo non aiuterebbe le organizzazioni del Terzo settore a crescere e rafforzarsi così come auspicato dal legislatore”.
Le Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore sono state predisposte partendo dall’analisi, critica e riadattata, delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, in quanto gran parte degli adempimenti dell’organo di controllo ricalcano quanto già richiesto al collegio sindacale delle società di capitali negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Il documento consente la pianificazione e l’organizzazione, suggerendo dei modelli comportamentali da adottare, per svolgere correttamente l’incarico di componente dell’organo di controllo di un ETS. Le norme di deontologia professionale sono rivolte a tutti i professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, emanate in conformità a quanto disposto nel vigente Codice deontologico della professione, che, in quanto tali, vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto, nonché la dimensione economica e la complessità organizzativa e operativa dell’ente controllato.
Le norme non trattano l’attività di revisione legale dei conti esercitata dall’organo di controllo, al superamento dei parametri dimensionali di cui all’art. 31 del CTS e previa attribuzione della funzione da parte dell’organo competente.
Il CNDCEC spera che anche gli ETS non obbligati alla nomina dell’organo di controllo decidano spontaneamente di dotarsi di tale organismo, preferendo persone preparate e responsabili, poiché il sistema di amministrazione e controllo degli ETS è un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti.
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