3 dicembre 2020

INARCASSA e lavoro subordinato: un’incompatibilità da superare

Autore: Emanuele Galtieri e Claudio Sgaramella
Le casse private delle professioni ordinistiche sono portatrici di un grande valore culturale di partecipazione e rappresentanza, da preservare a ogni costo a fronte di una costante spinta alla ripubblicizzazione, giustificata in virtù delle finalità di pubblico interesse che le stesse perseguono nel quadro generale della previdenza obbligatoria. Tuttavia, la rapida evoluzione delle dinamiche di mercato, che non sta certamente risparmiando il mondo delle professioni, impone un cambio di passo nell’adeguamento dei regolamenti di previdenza ai mutati contesti applicativi. Troppo spesso, infatti, il delicato intreccio tra fonti primarie, autonomia statutaria e poteri dei ministeri vigilanti, rende particolarmente accidentato il processo di revisione e aggiornamento dei regolamenti delle casse, lasciando al palo molti auspicabili correttivi e penalizzando soprattutto gli iscritti più giovani, maggiormente coinvolti dalle dirompenti dinamiche evolutive del mondo delle professioni.

Ingegneri e architetti fuori da Inarcassa - Tra i tanti nodi da sciogliere, assume particolare rilievo il tema dell’incompatibilità prevista dall’articolo 7, comma 5, dello Statuto Inarcassa, nella misura in cui preclude l’iscrizione a ingegneri e architetti già titolari di posizioni previdenziali presso altre gestioni, “in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. Si pensi, ad esempio, a quei tecnici che affiancano alla libera professione delle attività di docenza regolate da rapporti di lavoro subordinato, spesso anche di breve durata. In tali circostanze, l’inevitabile iscrizione all’AGO per i lavoratori dipendenti, determina l’insorgenza della citata causa di esclusione per l’intero periodo di durata del contratto di lavoro.

Agli effetti pratici, al professionista è fatto obbligo di comunicare a Inarcassa la sussistenza di una causa d’esclusione, con la conseguenza che i redditi professionali che maturano nel periodo in cui l’iscrizione è preclusa, non concorrono a determinare alcuna contribuzione soggettiva in favore della Cassa di categoria. Diversamente, con riferimento al contributo integrativo, permane in ogni caso l’obbligo di versamento, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale di previdenza di Inarcassa, a carico di “tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri ovvero all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori”, indipendentemente dalla sussistenza delle circostanze poste a fondamento dell’obbligo di contribuzione soggettiva.

Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata - Rispetto alla posizione dei professionisti iscritti agli Ordini ma non iscrivibili alle correlate casse, l’INPS ha negli anni sostenuto con fermezza l’esistenza di un obbligo ineludibile di iscrizione alla Gestione Separata, imponendo la conseguente contribuzione per i redditi professionali prodotti. Anche a causa dell’inerzia del Legislatore, che si è colpevolmente sottratto al dovere di fare la necessaria chiarezza su un tema così delicato, si è prodotto in materia un contenzioso rilevante, fino al consolidarsi di un orientamento di Cassazione, ben riassunto nella sentenza della Sezione Lavoro n. 30345 del 2017, che ha visto riconosciute le ragioni dell’INPS in considerazione della finalità universalistica dell’istituzione della Gestione Separata.

Limitando l’analisi alla disciplina delineatasi per ingegneri e architetti, occorre rilevare che le conseguenze dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata, ove sussistente, sono tutt’altro che di poco conto. In primo luogo, soprattutto in caso di prestazioni discontinue di lavoro subordinato, ne deriva una pesante frammentazione delle carriere previdenziali, con i relativi effetti pregiudizievoli posti a carico dei professionisti. In seconda battuta, viene a determinarsi una situazione di oggettiva iniquità, peraltro facilmente idonea a produrre fenomeni distorsivi della concorrenza, tra gli iscritti a Inarcassa, assoggettati a una contribuzione con aliquota del 14,5%, e gli iscritti alla Gestione Separata, sui quali grava un obbligo di contribuzione con aliquota non inferiore al 24%.

Incompatibilità da rimuovere- La Legge n. 179 del 1958 di istituzione e ordinamento di Inarcassa, all’articolo 3, prevedeva l’obbligo di iscrizione per “tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione”, senza esclusione alcuna. Solo con la Legge n. 1046 del 1971 veniva aggiunto un secondo comma al citato articolo 3 della norma istitutiva dell’ente, con il quale si introduceva la causa d’esclusione, fedelmente ricalcata dall’articolo 7, comma 5, dello Statuto Inarcassa, per “gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie”. Volendo ricercare l’origine di una tale previsione, si consideri che il Legislatore del 1971, come riscontrabile dall’esame dei lavori parlamentari, muoveva dalla consapevolezza di una situazione di grosso squilibrio finanziario di Inarcassa. Per di più, non poteva certamente essere mosso dalla volontà di produrre una migrazione di iscrizioni da Inarcassa alla Gestione Separata INPS, poiché l’istituzione di quest’ultima risale alla ben più recente “riforma Dini” del 1995.

In conclusione, non si può non rilevare come l’obbligo di versamento alla Gestione Separata per i redditi professionali di ingegneri e architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie sia tale da tradire, oltre che le più elementari logiche di equità ed efficienza, anche la volontà stessa del Legislatore.
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