Le misure antiriciclaggio - La normativa antiriciclaggio impone ai professionisti l’adozione di una serie di stringenti misure preventive, necessarie per il contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’inasprimento delle attività di controllo da parte dei militari della Guardia di Finanza ha fatto aumentare il “disagio” dei professionisti destinatari delle misure antiriciclaggio, i quali devono adempiere a tutti gli obblighi previsti nei propri studi dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In pratica vi è un’assoluta sproporzione tra gli obblighi imposti ai professionisti e l’utilità del sistema di prevenzione che ne prevede il coinvolgimento. In tal senso l’estensione di tali obblighi ai professionisti avrebbe dovuto riguardare i soli casi in cui questi ultimi compiono per conto dei propri clienti operazioni tali da consentire l’intercettazione di flussi finanziari di provenienza illecita, non invece la generalità delle prestazioni professionali poste in essere. La normativa ha recepito le disposizioni previste dalle direttive europee sull’antiriciclaggio e i professionisti sono stati in prima linea nell’osservare gli obblighi che prevedono l’individuazione e la segnalazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio eventualmente poste in essere dai propri clienti. Adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione delle informazioni, la segnalazione delle operazioni sospette, il corretto adempimento di ciascuno di tali obblighi implica la predisposizione di vere e proprie procedure interne, secondo modalità prestabilite.
L’incertezza nelle disposizioni - Il perimetro degli adempimenti ancora oggi non è circoscritto con sufficiente precisione. Sono stati stabiliti i criteri generali, demandando alla regolamentazione attuativa la specificazione delle modalità operative sia per ciò che concerne l'adeguata verifica della clientela, sia con riferimento alla conservazione e alla registrazione dei dati. Nell'uno e nell'altro caso i regolamenti non sono mai stati emanati dalle autorità a ciò preposte. Alle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 hanno fatto seguito solo alcuni provvedimenti attuativi, come ad esempio quello recante gli indicatori di anomalia ai fini della segnalazione di operazioni sospette, nonché numerose circolari interpretative del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiamato a fornire chiarimenti in relazione ai non pochi "buchi neri" della normativa. Ne discende un’enorme incertezza, solo parzialmente colmata dalla prassi, determinata nel caso di specie, dai pareri ufficiali forniti dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi, e dalle risposte del MEF ai quesiti posti dalle categorie professionali interessate.
Il documento dell’IRDCEC - Il tema dell’antiriciclaggio viene affrontato dall’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il documento n. 19. Nell’analisi dell’IRDCEC vi è in primo luogo la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza che ha come oggetto l’attività svolta dai militari per la prevenzione e il contrasto dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ricordiamo che la suddetta circolare è accompagnata da diversi allegati (tra cui la Scheda normativa e modulo operativo n. 6) e muovendo dai suddetti contenuti, l’Istituto di ricerca dei commercialisti ha voluto individuare una check-list per permettere ai professionisti la verifica delle adozioni delle misure antiriciclaggio all’interno degli studi pur tenendo conto delle numerose limitazioni derivanti dalle questioni interpretative che non sono state ancora risolte.
Incertezza senza regolamenti attuativi - Nel documento viene evidenziato come ancora oggi il perimetro degli adempimenti non sia delimitato con precisione perché la legge stabilisce soltanto dei criteri generali e poi demanda alla regolamentazione attuativa per le modalità operative, che riguardano sia l’adeguata verifica dalla clientela sia la conservazione e la registrazione dei dati. In entrambi i casi dunque, non sono mai stati predisposti dei regolamenti e questo ha determinato una grande incertezza sotto il profilo interpretativo.
Il documento dell’Irdcec nell’elaborare la check-list tiene conto anche delle diverse indicazioni in materia fornite dalle risposte del MEF e dall’ex Ufficio Italiano Cambi evidenziando anche le incongruenze presenti.
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