14 marzo 2023

Iscrizione STP, necessaria la verifica della compagine delle società fiduciarie

Al socio professionista consentito l’esercizio della professione in forma individuale o associata

Autore: Pietro Mosella
Nel caso di richiesta d’iscrizione di una STP, la quale prevede una composizione con una quota maggioritaria del capitale sociale di proprietà di tre soci professionisti, mentre, la restante quota in capo ad un socio di capitali persona giuridica (S.r.l.), è opportuno verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della citata S.r.l. socia d’investimento della STP.

Quanto alle partecipazioni attribuite ai soci, inoltre, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata.

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 5 del 7 marzo 2023, con il quale sono stati forniti chiarimenti in riferimento all’iscrizione di una STP.

I suddetti chiarimenti scaturiscono a seguito di una richiesta da parte di un Ordine territoriale che illustra al Consiglio Nazionale, una richiesta d’iscrizione di una STP con le seguenti caratteristiche:
  1. quanto a composizione societaria: la STP risulta essere per il 68% del capitale sociale di proprietà di tre soci professionisti, mentre, il 32% è in capo ad un socio di capitali persona giuridica (s.r.l. e non STP);
  2. quanto alle partecipazioni attribuite ai soci: esse sono determinate in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 2468 c.c. I soci professionisti hanno versato il 30% del capitale sociale mentre il 70% è stato versato dalla s.r.l.; in egual misura è prevista la partecipazione agli utili;
  3. quanto al socio per finalità di investimento: la s.r.l., che detiene il 32% del capitale sociale della STP, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, D.M. n. 34/2013 in capo all'amministratore, è interamente partecipata da due società fiduciarie;
  4. quanto all’attività professionale dei soci professionisti: tutti svolgono l'attività professionale anche sotto forma di studio associato.

In virtù di quanto sopra descritto, l’Ordine ha chiesto al Consiglio Nazionale se:
  • il Consiglio dell'Ordine, per procedere all'iscrizione della STP, sia tenuto a conoscere ed individuare tutta la composizione della compagine sociale della STP, compresi i soci che partecipano alla S.r.l. socia, in maniera indiretta per il tramite di società fiduciarie (P.O. 153/2018, P.O. 31/2022), onde evitare eventuali violazioni al divieto sancito dal comma 6 dell'articolo 10 della Legge n. 183/2011;
  • ai soci professionisti sia consentito svolgere l'attività professionale, contemporaneamente, sia in forma associata sia in forma di STP.

Il parere del CNDCEC – Per quanto attiene il primo quesito posto, in cui l’Ordine chiede conferma in ordine all’interpretazione precedentemente resa dallo stesso CNDCEC nei richiamati Pronto Ordini nn. 153/2018 e 31/2022, quest’ultimo osserva dapprima che, in quelle occasioni, anche in considerazione di quanto previsto nell'articolo 4-bis della Legge n. 247/2012, recante la disciplina speciale delle società tra avvocati, in forza del quale si considera "vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona”, si concludeva che il socio di capitale persona giuridica di una STP, oltre a rispettare i requisiti previsti nell’articolo 6 D.M. n. 34/2013 con riferimento ai propri amministratori, come prevede il quinto comma della disposizione, non poteva computare, tra i soci di riferimento iscritti all'albo e, potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa, perché, diversamente opinando, si sarebbe eluso il divieto espresso nell'articolo 10, comma 6, della stessa Legge n. 183/2011.

Tale disposizione - ricorda il Consiglio Nazionale – stabilisce testualmente che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti».

In merito al quesito posto, quindi, il CNDCEC ribadisce come la Legge n. 183/2011 non disciplini l’ipotesi prefigurata dall’Ordine in questione - in cui, come sopra riportato, il socio d’investimento è una S.r.l. interamente partecipata da due società fiduciarie - limitandosi ad enunciare, nell’articolo 10, comma 6 ed a replicare, nell’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 34/20131, il divieto di contemporanea partecipazione a più STP.

Tuttavia, in virtù di quanto sopra affermato, per il Consiglio Nazionale appare opportuno suggerire all’Ordine di verificare la composizione della compagine societaria delle società fiduciarie che detengono le partecipazioni della S.r.l. socia d’investimento della STP, in modo tale da evitare che possa essere eluso, ancorché indirettamente per tramite della partecipazione alle società fiduciarie socie della S.r.l., il divieto espresso nell’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/20112.

Sempre in virtù di quanto disposto dall’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011 e delle previsioni di cui all’articolo 6 del D.M. n. 34/2013 precedentemente richiamati, nonché in considerazione anche della differente natura giuridica dell’associazione professionale rispetto a quella della STP, in merito al secondo quesito posto, il Consiglio Nazionale chiarisce che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata.
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