6 dicembre 2019

La nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.

Le proposte contenute nel documento pubblicato dal CNDCEC

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato ieri il documento “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte”, riguardante la necessità di accordare alle S.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale, a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell’art. 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell’articolo 379, terzo comma, del Codice della crisi d’impresa.

Secondo il Consiglio, infatti, le previsioni di cui al citato articolo 379, terzo comma, nel rispetto di un’interpretazione di sistema, sono da coordinare con le vigenti disposizioni in punto di approvazione del bilancio d’esercizio (di cui all’articolo 2478-bis c.c.), ovvero, in alternativa, con la soluzione tratteggiata nell’articolo 2477, quinto comma, c.c.

Entrambe le soluzioni proposte – evidenzia il documento - hanno il pregio, anzitutto, di favorire un’effettiva presa d’atto, da parte dei soci, dei mutati limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale.
Inoltre – viene sottolineato - questo coordinamento consentirebbe alle S.r.l., anche a seguito del mutato contesto organizzativo conseguente al nuovo Codice della crisi, di riscontrare una simmetria tra il momento in cui l’organo di controllo viene nominato e il momento in cui esso cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, tanto per la nomina, quanto per la scadenza, l’intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

Le previsioni dell’art. 379 del Codice della crisi- Il documento del CNDCEC esamina anzitutto le previsioni dell’articolo 379 del Codice della crisi, vigente dal 14 marzo del 2019, il quale reca alcune importanti modifiche circa il regime di nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale di S.r.l. declinato nell’articolo 2477 c.c., e circa i necessari adeguamenti degli statuti per rendere operativo l’obbligo della nomina.

Oltre a delineare, nel primo e nel secondo comma, un nuovo assetto dei controlli nelle S.r.l., tale disposizione, nel terzo comma, prevede che le S.r.l. e le società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore della medesima, al ricorrere delle condizioni prefissate nel primo comma (al ricorrere delle condizioni in cui si rende obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale per il superamento dei novellati limiti dimensionali di cui all’art. 2477 c.c.), provvedano a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove previsioni entro nove mesi dalla data di entra in vigore dello stesso articolo 379.

L’articolo 2477 c.c. - Viene, altresì, esaminato l’articolo 2477 c.c., in quanto, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 379 del Codice della crisi e dal D.L. n. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019, il secondo e il terzo comma dell’articolo 2477 c.c. prevedono attualmente che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.


Inoltre, i suddetti commi prevedono che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma, cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Il CNDCEC esamina nel dettaglio tutti i commi del citato articolo 2477 c.c., sottolineando poi che, pur prediligendo un’interpretazione sistematica e non letterale della disposizione, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti societari, apprezzando comunque la bontà dell’intervento di riforma e senza compromettere le esigenze di rafforzamento dell’organizzazione societaria, “sarebbe auspicabile che venga accordata alle società la possibilità di nominare l’organo di controllo anche successivamente alla scadenza indicata nell’articolo 379, terzo comma, del Codice della crisi”.

Operatività delle previsioni dell’articolo 379 -Ci si focalizza, successivamente, sull’operatività delle previsioni di cui all’articolo 379 del Codice della crisi e, riassumendo quanto disposto da detto articolo, si evidenzia che, in entrambe le ipotesi prospettate dalla norma, si rende necessaria la convocazione dei soci affinché procedano alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale ex articolo 2479, comma secondo, n. 3, c.c.

Stando al tenore letterale dell’articolo 379, tale decisione di nomina, deve essere assunta entro il 16 dicembre 2019. Occorre verificare se la soluzione individuata in relazione al regime transitorio di applicazione delle previsioni in rassegna, risulti soddisfacente e più che altro idonea a rendere meno gravoso l’impatto della riforma, sia per le società di modeste dimensioni, sia per i neo nominati sindaci, sia, infine, per le Camere di commercio.

Secondo i commercialisti, la necessità di evitare convocazioni ad hoc dei soci da parte degli amministratori, “conduce a ritenere che sarebbe da preferire una soluzione che consenta alla società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019”.

Nomina dell’organo di controllo in occasione della approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019– Il documento si conclude soffermandosi sulla nomina dell’organo di controllo in occasione della approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, in quanto, rinviare la nomina dell’organo di controllo come indicato, “appare soluzione ragionevole e quanto mai opportuna sotto un profilo sistematico”. A tal proposito, si analizza quanto previsto dall’articolo 2400 c.c.; i sindaci restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e cessano dalle proprie funzioni alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Sarebbe di estrema importanza – si legge nel documento - che anche nelle S.r.l. interessate dalle nuove disposizioni di cui all’articolo 2477 c.c., possa riscontrarsi simmetria tra momento in cui l’organo di controllo viene nominato e momento in cui l’organo di controllo cessa dalle proprie funzioni, privilegiando, sia per la nomina, sia per la scadenza, l’intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

La relazione dei sindaci ex articolo 2429 c.c., invece, oltre alla parte indirizzata a rendere informazioni sulla qualità informativa del progetto di bilancio, racchiude notizie circa l’attività svolta dal collegio sindacale nell’adempimento dei propri doveri di vigilanza e circa le conclusioni cui l’organo è pervenuto all’esito dei controlli eseguiti e dell’esercizio dei doverosi poteri che la legge gli attribuisce. Sul punto, il documento elenca tutti i profili di valutazione sui quali relaziona l’organo di controllo, sulla base delle informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni.
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