30 gennaio 2021

La revisione negli Enc non configura sempre “revisione legale dei conti”

Autore: Enrico Savio
L’attività del revisore negli enti non commerciali, diversi dagli Ets, non sempre si configura come attività di “revisione legale dei conti”.

Tale previsione è stata chiarita dal Cndcec con il P.O. n. 110/2020 del 18.01.2021, come specifica a seguito della richiesta di parere in merito alle norme di comportamento da applicare da parte del revisore di una fondazione Onlus, appunto, nello svolgimento della propria attività.

Premesso che, salvo diversa previsione dello statuto o per disposizione di leggi speciali o discipline di settore, l’obbligo di nomina del revisore per un ente riconosciuto quale Onlus sorge (art. 20-bis, comma 5, DPR 600/73) qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di 1.032.913,80 euro (“il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili”), il dubbio avanzato dal richiedente era riferito alla necessità di applicare o meno la disciplina della revisione legale dei conti, di cui al D.Lgs. 39/2010, anche nel caso di enti al di fuori dei tipi societari tenuti per legge.

Il Cndcec, sottolineando come sia necessaria “una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolamentano l’attività di controllo contabile”, ha chiarito che l’attribuzione dell’incarico ad un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali non deve comportare implicitamente lo svolgimento delle attività del revisore secondo i principi di revisione ISA Italia.

A ulteriore chiarimento della fattispecie si richiama la FAQ n. 20 pubblicata sul sito del MEF, secondo la quale “Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di revisione legale dei conti condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA Italia)”, essendo quindi esclusa la comunicazione di incarichi aventi ad oggetto il “mero controllo contabile”. Pertanto, l’attività del revisore priva di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di “revisione legale”, senza l’obbligo di far ricorso alle procedure di cui al D.Lgs. 39/2010 (quindi anche il caso di fondazioni, comitati ed enti associativi non profit), non sarà sistematicamente oggetto di iscrizione nel menzionato Registro dovendosi infatti verificarne sia le modalità che la disciplina applicata.

Diverso, invece, è il caso degli Ets ove il revisore deve essere nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31, D.Lgs. 117/2017 e la relativa attività, per espressa previsione del D.M. 5.5.32020, n. 39, deve essere svolta al pari di un revisore di società, ovviamente con gli opportuni adattamenti legati alla diversa natura dell’ente revisionato.

Pertanto, il Cndcec conclude affermando come l’incarico di revisione svolto in una fondazione riconosciuta quale Onlus non debba essere iscritto nel Registro se non espressamente qualificato in statuto, nel verbale di nomina o nel mandato professionale come “revisione legale dei conti” ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Nulla vieta, quindi, che anche un Enc privo di tale obbligo di legge possa nominare volontariamente un soggetto incaricato della revisione che svolga l’attività di controllo nel rispetto degli ISA Italia, con relativo obbligo di iscrizione nel RGS.
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