14 maggio 2019

La STP Cooperativa alla prova delle Casse di previdenza

Autore: Emanuele Galtieri
Il percorso ultradecennale di smantellamento del divieto d’esercizio delle professioni ordinistiche in forma societaria si sta rivelando decisamente accidentato. L’effettivo sviluppo dello strumento giuridico è stato a lungo frenato da numerose incertezze nell’applicazione di norme civilistiche e tributarie, oltre che dallo scetticismo degli ordini professionali, preoccupati dal possibile sbilanciamento di equilibri a favore dei soci di capitale.

Le incertezze applicative diventano tanto più evidenti quando il mondo delle professioni tenta l’approccio alla cooperazione, espressamente consentito dall’art. 10 della Legge di Stabilità 2012. Uno dei principali elementi di criticità nella conduzione di STP cooperative nell’ambito delle professioni ordinistiche consiste probabilmente nell’individuazione del corretto inquadramento previdenziale. Infatti, l’adeguamento dei regolamenti di previdenza delle Casse alla nuova disciplina delle società tra professionisti, seguendo uno schema pressoché unitario, ha introdotto metodi di calcolo delle basi contributive fortemente legati alle quote di partecipazione agli utili di ciascun socio professionista.

Stanti le peculiarità dello strumento cooperativo, nel quale i compensi di spettanza di ciascun socio professionista non sono determinati in virtù delle quote di partecipazione al capitale della società, bensì in funzione della qualità e quantità degli scambi mutualistici, si comprendono tutte le difficoltà nella corretta applicazione della disciplina previdenziale. Infatti, nella STP cooperativa ciascun socio professionista è comunemente titolare di propria partita iva autonoma, ed emette fattura nei confronti della STP per regolare il rapporto mutualistico con la società.

Per tale motivazione, si rendono difficilmente applicabili al caso di specie l'art. 8 del Regolamento Unitario del CNPADC, l’art. 37 del Regolamento di Previdenza e Assistenza ENPACL, così come l’art. 17 del Regolamento dei Contributi della Cassa Forense, nella parte in cui statuiscono la determinazione dell’imponibile contributivo del socio a partire dal risultato societario, ripartito in funzione della percentuale di partecipazione agli utili. Stesso dicasi per i regolamenti delle altre Casse e per le disposizioni dettate in materia di contribuzione integrativa obbligatoria.

La soluzione interpretativa che appare più in linea col dettato normativo, quantomeno in riferimento alla contribuzione soggettiva, pare essere quella di assumere come imponibile del contributo soggettivo del socio cooperatore professionista il reddito professionale che viene a determinarsi sulla base della dichiarazione dei redditi personale, nel quale i ricavi sono alimentati in tutto o in parte da quanto fatturato nei confronti della STP cooperativa. Più complessa è la determinazione della base imponibile per la contribuzione integrativa, poiché l’interposizione della STP nella fatturazione fra socio professionista e cliente finale e l’assenza di quote di utile distribuibili, rendono di difficile applicazione il meccanismo della rivalsa e la ripartizione del volume d’affari fra i soci.

In considerazione delle criticità evidenziate, è sicuramente auspicabile un intervento da parte delle Casse di Previdenza in termini di adeguamento dei regolamenti o di emanazione di normative di indirizzo, al fine di consentire lo sviluppo di STP cooperative in un contesto di maggiore certezza nell’applicazione della disciplina contributiva.
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