26 ottobre 2023

Le Associazioni si rivolgono ai colleghi ed ai clienti suggerendo l’onorario consigliato per il Titolare effettivo

Adempimento duplicato che grava sulle imprese

Con il Decreto MIMIT la comunicazione del Titolare Effettivo trova la sua scadenza. Entro l’11 dicembre 2023 andranno comunicati i dati relativi ai titolari effettivi di imprese, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Ma lo straordinario di questa comunicazione è nell’ innovazione circa la modalità di presentazione del modulo digitale che può essere sottoscritto digitalmente solo dall’amministratore, senza possibilità di attribuire “deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato...”.

Condividendo la necessità di far firmare tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio esclusivamente da parte dei soggetti obbligati, ci chiediamo cosa renda questa pratica diversa dalle altre comunicazioni che vengono
quotidianamente trasmesse dai nostri Studi al Registro delle Imprese, dove viene accettata la sottoscrizione originale se accompagnata da firma digitale del Professionista incaricato.

Inoltre, il Manuale di Unioncamere precisa che in caso di titolare effettivo controinteressato sia necessario individuare una PEC a questo riferibile perché la Camera di Commercio gli comunichi eventuali richieste di accesso al dato. Quando parliamo di titolari effettivi però ci riferiamo a persone fisiche che, salvo rarissimi casi, non sono provvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata. Ci chiediamo quindi come mai non sia possibile eleggere il domicilio per queste comunicazioni presso il proprio professionista di fiducia, quando invece è possibile delegargli la ricezione di altre comunicazioni?

Queste comunicazioni, da effettuarsi entro il termine perentorio dell’11 dicembre, si intersecano con quelle del titolare effettivo del quadro RU entro il 30 novembre. Sappiamo bene che gli anni oggetto di comunicazione sono diversi, ma continuiamo a chiederci se la dichiarazione dei redditi rappresenti l’unico strumento, a nostro avviso totalmente inadeguato, per la raccolta dei dati che via via vengono richiesti ed auspichiamo che, entrando ora in vigore il Registro, tale adempimento venga eliminato nei prossimi anni, invocando nuovamente l’interconnessione tra le banche dati e la conseguente semplificazione dei Modelli, invece del costante appesantimento degli ultimi anni.

Fermo restando le doverose considerazioni espresse rimane il fatto che assistere i clienti nella compilazione telematica e nell’invio della pratica vuol dire dedicare ore di consulenza proprie e delle proprie risorse a questo adempimento, che deve necessariamente trovare un compenso adeguato. Da sempre, noi professionisti ci facciamo carico, per spirito di servizio, di adempimenti altrui e, in questo caso, non possiamo non farci riconoscere la professionalità che ci compete: è chiaro che senza il nostro supporto questa pratica difficilmente verrà trasmessa.

Pertanto, consci della necessità di individuare un compenso specifico, le Associazioni firmatarie ritengono che lo stesso si possa attestare da un minimo di € 100 a un massimo di € 500, in relazione alla complessità della pratica.
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