10 luglio 2012

Legge fallimentare: modifiche e sovra-sforzi

L’Anc commenta le modifiche apportate dal decreto Crescita, individuando uno sforzo in carico al professionista.

Autore: Redazione Fiscal Focus
La modifica governativa e l’approvazione dell’Anc - L’Associazione nazionale commercialisti condivide in pieno la decisione dell’esecutivo di riformulare l’art. 67 terzo comma lettera d) della Legge fallimentare, in quanto ciò limita le possibilità di abuso interpretativo della norma. Tant’è che con la suddetta modifica il nuovo articolo indica quale soggetto il “professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) […]; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”. Si specifica che un siffatto intervento è stato attuato attraverso l’articolo 33 del cosiddetto decreto Crescita, che rivede alcuni articoli della Legge fallimentare, inserendone altri e modificando determinate norme del Tuir concernenti le sopravvenienze e le perdite in procedure concorsuali.

La sanzione – Ciò detto, l’Anc ricorda che il decreto Crescita prevede inoltre una sanzione penale introdotta tramite l’articolo 236 bis della già citata Legge fallimentare, in base al quale “il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla metà”. In sostanza tali disposizioni vengono rubricate sotto la dicitura di “falso in attestazioni e relazioni”.

Gli obiettivi
– Per mezzo di siffatte nuove disposizioni che stabiliscono ulteriori provvedimenti disciplinari, il decreto intende arginare la possibilità che un’eventuale distrazione, incuria o incapacità del professionista possa far incorrere in un abuso della norma stessa.

Lo sforzo del professionista – E’ pur vero però che la negligenza del professionista non sempre è intenzionale. Anzi è possibile che alcuni suoi inconsapevoli errori, secondo queste disposizioni, vengano giudicati quali chiari comportamenti da sanzionare. “La nostra Associazione – spiegano in una nota Eros Ceccherini, Consigliere ANC con delega al “Polo Scientifico”, e il presidente Marco Cuchel - nella preoccupazione che la linea di confine per individuare se l’omissione sia collegabile al falso specifico oppure ad un mero errore di valutazione che ha indotto il professionista ad attestare qualcosa di non corrispondente alla realtà, ipotizzando che lo stesso abbia posto in essere le tecniche che la scienza aziendale prevede, invita tutti i ‘commercialisti’ chiamati a svolgere l’attività di attestatore a valutare con attenzione di volta in volta le casistiche che si presentano tracciandone il percorso seguito per arrivare alla valutazione finale”. Pertanto, il professionista sarà chiamato a prestare la massima attenzione al fine di non cadere vittima di fraintendimenti che potrebbero costargli una multa massima di 150 mila euro e cinque anni di reclusione. “Due sono le considerazioni che possiamo fare in conclusione – termina la nota Anc - a) la nostra categoria è chiamata nuovamente ad assumere un ruolo fondamentale nella gestione delle crisi e di questo siamo consapevoli e ne andiamo fieri; b) Non vorremmo che il nostro ruolo e la nostra attività fatta di sacrifici e studi, ovviamente quando è svolta con diligenza professionalità e correttezza, possano trasformarci in un capro espiatorio, sanzionabile in maniera più pesante di quanto venga sanzionato un bancarottiere professionista”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy