Con riferimento a una procedura arbitrale finalizzata a dirimere una controversia societaria in ambito di una società a responsabilità limitata, non può essere accolta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato indirizzata all’Ordine che ha nominato gli arbitri.
È quanto emerge dalla lettura del “Pronto Ordini” n. 54/2025 del Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’Ordine territoriale scrivente ha premesso di aver ricevuto dal legale di una parte coinvolta in una procedura arbitrale un’istanza contenente la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022 e della Legge Cartabia, ed ha pertanto posto al CNDCEC la seguente domanda: se rientra nei propri poteri disporre l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte coinvolta in un procedimento arbitrale.
La riposta è stata negativa.
L’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 dispone “È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.
L’art. 75, comma 1, stesso D.P.R. prevede che “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
Infine, l’art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 prevede “La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto”.
Ciò posto, il Consiglio Nazionale fa notare nel P.O. in esame che l’art. 74, comma 2, assicura ai non abbienti il beneficio del patrocino a spese dello Stato facendo esclusivo riferimento al “processo”. Nella medesima direzione, l’art. 75, comma 1 delimita poi l’ambito di validità dell’ammissione al patrocinio a ogni grado e fase “del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” al processo stesso, di cui, pertanto, presuppone l’introduzione. Infine, l’art. 83, comma 2, attribuisce la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione del compenso all’autorità giudiziaria “che ha proceduto”, in tal modo ribadendo, senza equivoco, l’esigenza dell’instaurazione di un giudizio di cui l’autorità giudiziaria sia stata, per l’appunto, investita. Tanto autorizza a concludere che il patrocinio a spese dello Stato è stato contemplato dalle norme in chiave eminentemente processuale: ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che lo stesso legislatore, con la legge n. 206 del 2021, ha avvertito l’esigenza di introdurre specifiche disposizioni volte espressamente a estenderlo alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Con la conseguenza che l’arbitrato, essendo un mezzo privato di risoluzione delle controversie previsto dall’ordinamento in alternativa al ricorso all’autorità giudiziaria e, quindi, al processo giurisdizionale, risulta escluso dall’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato.
Il richiamo alla sentenza n. 10/2022 della Corte costituzionale - la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo - non risulta decisivo in quanto è stata esclusa un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme del D.P.R. n. 115/2002, ponendo in rilievo che queste, nel riconoscere il patrocinio a spese dello Stato e nel disciplinare la competenza ad adottare il decreto di liquidazione del compenso, fanno espresso riferimento al “processo” e all’autorità giudiziaria “che ha proceduto”.
Di conseguenza, avuto riguardo al caso in esame, il Consiglio Nazionale esclude che si possa sostenere un’interpretazione costituzionalmente orientata idonea a estendere il patrocinio a spese dello Stato alle procedure arbitrali, proprio perché alternative e, quindi, estranee al processo.
In conclusione, rispondendo al quesito, il CNDCEC ritiene non accoglibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata dal legale della parte coinvolta in un procedimento arbitrale indirizzata all’Ordine, i cui arbitri sono stati nominati dall’Ordine medesimo.