4 agosto 2025

Niente incarico di CTU al commercialista iscritto nell’elenco speciale dell’Albo

Autore: Paola Mauro
L’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è incompatibile con l’iscrizione nell’albo dei C.T.U. presso il Tribunale. È quanto emerge dalla lettura del Pronto Ordini n. 35/2025 del Consiglio Nazionale della categoria.

Il quesito e il parere negativo del CN

Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto di sapere se è possibile l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il Tribunale di un soggetto iscritto all'elenco speciale sezione A, previsto dall'art. 34, comma 8, del D.lgs. 139/2005.

La risposta del Consiglio Nazionale è stata negativa.

L’iscrizione nel citato elenco speciale è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti d’iscrizione all’albo previsti dall’art. 36 del D.lgs. n. 139/2005, non possono esercitare la professione in quanto versano in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell’art. 4 dello stesso D.lgs.

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha ricordato di aver costantemente affermato che agli iscritti nell’elenco speciale in questione è preclusa l’iscrizione in albi/elenchi/registri dai quali le autorità amministrative/giudiziarie possono attingere per disporre il conferimento di specifichi incarichi professionali.

Per quanto riguarda, in particolare, l’albo dei CTU, l’art. 4, comma 1, del D.M. 4 agosto 2023, n. 109, prevede che vi possano essere inseriti quanti:
  • sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  • sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  • sono di condotta morale specchiata;
  • sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  • hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 L. n. 526/1999 nel circondario del Tribunale.

I successivi commi dell’art. 4 cit. chiariscono che: i) gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (comma 3); ii) il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo (comma 4). Si chiarisce anche che in mancanza del requisito di cui al comma 4, vale a dire se l’attività professionale è stata esercitata per un periodo inferiore a cinque anni, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (comma 5).

Dalla combinazione delle richiamate disposizioni dell’art. 4 del DM 109/2023 si ricava che:
  • il soggetto deve essere iscritto nell’albo (si ritiene, infatti che il riferimento all’iscrizione negli Ordini o collegi professionali, venga di frequente utilizzato dal legislatore per indicare l’iscrizione nell’albo tenuto dall’Ordine o dal Collegio professionale1);
  • l'attività professionale sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, e che in assenza di quest’ultima condizione debbano ricorrere le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 4 del D.M. n. 109/2023.

Ragion per cui, nel P.O. n. 35/2025 conclusivamente si afferma «che l’iscrizione all’Albo dei CTU presuppone tanto l’esercizio effettivo attuale della professione, quanto l’esercizio continuativo e pregresso dell’attività professionale. Peraltro, ad avvalorare le conclusioni cui si perviene, può essere invocata la circostanza che, oltre alla comprovata competenza tecnica nella materia per la quale si domanda l'iscrizione acquisita tramite l’esercizio dell’attività professionale, la funzione del CTU richiede anche il mantenimento dei requisiti di formazione e aggiornamento professionale, condizioni che non ricorrono per chi è iscritto esclusivamente nell’elenco speciale. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che gli iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34, comma 8 del D.Lgs. 139/2005 non possano essere iscritti nell’albo CTU, in quanto - alla luce della interpretazione sistematica delle norme in materia - per l’iscrizione nel suddetto albo appaiono necessari tanto l’esercizio effettivo e attuale della professione alla data di iscrizione, quanto l’esercizio continuativo, effettivo e pregresso dell’attività professionale, condizioni che non appaiono sussistere in capo agli iscritti nell’elenco speciale ai quali, in ragione della loro situazione di incompatibilità, è precluso l’esercizio di ogni attività professionale, ivi compresa l’attività di consulenza tecnica elencata nell’ art. 1 del D.lgs. 139/2005. Per completezza si osserva, infine, che ai sensi dell’art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. rientra nella piena discrezionalità del giudice conferire, con provvedimento motivato, non solo un incarico a un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale, ma anche a una persona non iscritta in alcun albo.»
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy