Se i fatti oggetto del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) sono gli stessi per cui è pendente il procedimento disciplinare, quest’ultimo può essere sospeso. Questa indicazione proviene dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili che, con il P.O. n. 27/2025, si è espresso in merito all’articolo 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.
Con il P.O. n. 29/2025 il Consiglio Nazionale ha invece chiarito che un iscritto può svolgere attività professionale contestualmente allo svolgimento di attività di docenza presso un istituto scolastico pubblico in esito all’intervenuta autorizzazione da parte del dirigente scolastico a ciò preposto. Se però la citata autorizzazione non venga richiesta ovvero, se richiesta, non venga rilasciata, l’iscritto deve essere cancellato dalla sezione ordinaria dell’Albo per essere inserito, ove lo richieda, nell’elenco speciale dei non esercenti.
P.O. n. 27/2025
L’art. 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispone, al comma 1, che «Il Consiglio o il Collegio, in relazione ai fascicoli assegnati, aperto il procedimento disciplinare, può disporne in ogni momento la sospensione, in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare.»
Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto di sapere se l’Autorità amministrativa, quale il TAR, possa essere equiparata all’Autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto articolo.
Il CNDCEC, in via preliminare, ha rilevato che la sospensione del procedimento disciplinare, in base alla norma in questione, è una facoltà, non un obbligo.
Ciò premesso, pur non essendoci in ambito giurisprudenziale casi di sospensione del procedimento disciplinare diversi dalla concomitante pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto incolpato, il Consiglio Nazionale, in virtù del tenore letterale della norma, ritiene che, «poiché il TAR è un organo di giurisdizione amministrativa che giudica sui ricorsi avverso atti amministrativi, il Consiglio di Disciplina possa decidere di sospendere il procedimento disciplinare, una volta deliberata la sua apertura, per “i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria”, purché tali fatti, oggetto del procedimento giurisdizionale innanzi al TAR, siano effettivamente i medesimi del procedimento disciplinare, tali da determinare l’opportunità di sospendere quest’ultimo.»
P.O. n. 29/2025
Lo Scrivente Ordine territoriale ha chiesto di sapere se un’iscritta alla Sezione A dell’Albo, che svolge l’attività di insegnante presso un Istituto scolastico a tempo indeterminato (per un totale di 18 ore) e non esercita la professione di Dottore Commercialista, possa essere iscritta nell’Elenco speciale.
Il CNDCEC ha osservato che nel caso di specie sussistono i seguenti elementi di rilievo:
- il D.lgs. n. 139/2005 vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione (art. 4, co. 3);
- il D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), richiamando l’art. 508, co. 15, del D.lgs. n. 297/1994, consente quanto ivi previsto per il personale docente scolastico in merito alla facoltà di esercitare libere professioni - sempre che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio - previa autorizzazione del direttore didattico o del preside.
Stante quanto sopra, il Consiglio Nazionale giunge alla conclusione che «un iscritto possa svolgere attività professionale contestualmente allo svolgimento di attività di docenza presso un istituto scolastico pubblico in esito all’intervenuta autorizzazione da parte del dirigente scolastico a ciò preposto. Diversamente, laddove la suddetta autorizzazione non venga richiesta ovvero, se richiesta, non venga rilasciata, l’iscritto deve essere cancellato dalla sezione ordinaria dell’Albo. In tale ultimo caso, questi potrà richiedere l’inserimento nell’elenco speciale dei non esercenti. Non è invece possibile il trasferimento d’ufficio nel suddetto elenco, dal momento che l’art. 34, co. 8, D.lgs. 139/2005 dispone che “Coloro che, a norma dell’articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6”.»
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