26 luglio 2025

Audizione del commercialista agli arresti domiciliari

Autore: Paola Mauro
Il commercialista sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, prima che il Consiglio di Disciplina disponga a suo carico la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, può esercitare il diritto di difesa trasmettendo una memoria scritta o facendosi rappresentare da un legale.

È quanto emerge dal parere contenuto nel P.O. n. 73/2025 del C.N.D.C.E.C.

In base al comma 3 dell’art. 53 del D.lgs. n. 139/05, «L’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione», mentre il comma 2 dell’art. 10 del Regolamento disciplinare dispone che «L’incolpato, salvo l’ipotesi consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione […].»

Il Consiglio di Disciplina scrivente ha quindi chiesto se, ai fini della sospensione cautelare (obbligatoria) ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005 e dell’art. 10, comma 2, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, per “provvedimento giudiziale” si intenda anche l’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari e quindi se sussista l’obbligo o meno di sentire l’iscritto interessato da tale provvedimento penale. Nel caso non sia da ritenere obbligatoria l’audizione dell’iscritto, si domanda se sia corretto – nel caso di specie – aprire il procedimento disciplinare e contestualmente deliberare la sospensione cautelare dell’iscritto.

Ebbene, il Consiglio ha osservato che la norma di cui all’art. 53, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005, la quale dispone che «L’incolpato deve essere sentito prima della deliberazione», deve essere applicata in combinato disposto con l’art. 10, comma 3, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, il quale stabilisce che «L’incolpato, salvo l’ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l’obbligo di audizione può essere sostituito dall’invito a presentare una memoria difensiva o dall’audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale.»

Nel caso rappresentato nel quesito, l’ordinanza di custodia cautelare che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del professionista è una misura cautelare che stabilisce, per il soggetto a essa sottoposto, l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione (o presso altro luogo di custodia di cui abbia l’uso o la disponibilità) senza possibilità alcuna di allontanarsene, se non con espressa autorizzazione del Giudice.

Tale provvedimento giudiziale vincola il Consiglio di Disciplina ad aprire il procedimento disciplinare e a disporre un provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione nei confronti dell’iscritto per la durata del provvedimento cautelare disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel caso di specie, perciò, il Consiglio Nazionale afferma: «al fine di salvaguardare il diritto al contraddittorio ed alla difesa del professionista, nei limiti di quanto disposto dalle norme sopra citate, si ritiene che il Consiglio di Disciplina, prima di disporre il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione a carico dell’iscritto, possa assolvere all’obbligo di audizione consentendo al medesimo di trasmettere una memoria difensiva o di farsi rappresentare da un legale, al quale sia stato conferito espresso mandato.»
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