3 luglio 2025

Riapertura del procedimento disciplinare e decorrenza dei termini

Autore: Paola Mauro
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il P.O. n. 61/2025, ha chiarito che, ai fini del conteggio dei 18 mesi entro cui deve essere concluso il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto all’Albo, vanno considerati i termini già trascorsi dalla data di notifica della delibera di apertura del procedimento fino alla sospensione dello stesso, ai quali si aggiungono quelli successivi alla riapertura del procedimento, decurtando dal computo complessivo il periodo di sospensione durante il quale, infatti, sono stati interrotti.

L’articolo 9, comma 5, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale dispone che: «Il procedimento disciplinare, salvo sospensione o interruzione dei termini, deve essere concluso entro diciotto mesi dall’avvenuta notifica di apertura del procedimento».

Lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto se, nel momento in cui si riapre il procedimento disciplinare, all’esito del giudizio pendente dinnanzi l’Autorità Giudiziaria, i termini ricomincino a decorrere “ex novo” e quindi il termine torna a essere di 18 mesi dalla riapertura oppure se devono essere considerati i giorni già trascorsi tra l’apertura del procedimento e la sua sospensione e, pertanto, considerare solo i giorni che residuano.
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha osservato che l’articolo 9, comma 6, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che «[…] I termini massimi di conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla data della avvenuta notifica di apertura del procedimento e coincidono con la data di adozione della decisione».

La suddetta norma si raccorda con quanto disposto dall’art. 21, comma 4, stesso Regolamento, il quale prevede che «la sospensione interrompe i temini in corso, i quali ricominciano a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione nel provvedimento di sospensione o dalla data fissata dal Consiglio di Disciplina nel provvedimento di cui al comma 2.»

A sua volta, l’art. 298, comma 2, c.p.c. (”Effetti della sospensione”), prevede che «la sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.»
Il testo letterale delle norme sopra indicate – fa notare il C.N. - «è molto chiaro e fa riferimento ai termini del procedimento, la cui decorrenza è iniziata dalla data della notifica della delibera di apertura del procedimento ed il cui corso viene interrotto per effetto della sospensione, per poi ricominciare a decorrere dalla data fissata per la prosecuzione del procedimento.»

Pertanto il C.N. trae la conclusione «che, ai fini del conteggio dei 18 mesi, vanno considerati i termini già trascorsi dalla data di notifica della delibera di apertura del procedimento fino alla sospensione dello stesso, ai quali si aggiungono quelli successivi alla riapertura del procedimento, decurtando dal computo complessivo il periodo di sospensione durante il quale, infatti, sono stati interrotti.»
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