Nel caso di morosità per due annualità consecutive, è possibile cancellare il commercialista dall’Albo, una volta decorso l’anno dalla notifica del secondo provvedimento di sospensione e trascorsi invano gli ulteriori sessanta giorni concessi per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Resta fermo il diritto dell’Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui il professionista era iscritto all’Albo.
Lo si apprende dal P.O. n. 44/2025 del C.N.D.C.E.C.
La domanda
Lo scrivente Ordine territoriale ha posto il caso – in sintesi - di due procedimenti disciplinari omogenei nella contestazione dell'illecito - ossia morosità per annualità 2023 e 2024 - e domandato «se, in tale contesto, si possa procedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto per la morosità relativa all’anno 2023, sul presupposto della perdita del requisito della condotta irreprensibile, nonostante sia pendente, contemporaneamente, altro procedimento disciplinare per morosità relativa ad annualità successiva.»
La riposta
Ebbene, il Consiglio Nazionale – richiamato il contenuto dispositivo dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi nonché quello dell’articolo 38 del D.lgs. n. 139/2005 – ha affermato che, «nel caso in cui il procedimento disciplinare in capo all’iscritto si sia concluso con un provvedimento di sospensione per morosità ed a questo faccia seguito un ulteriore provvedimento di sospensione per morosità, atteso che l’effetto finale della procedura ex art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi è la cancellazione dell’iscritto moroso, si ritiene che quest’ultima possa essere avviata nei confronti del professionista una volta decorso l’anno dalla notifica del secondo provvedimento di sospensione per morosità e trascorsi invano gli ulteriori 60 giorni concessi all’iscritto per sanare la pregressa morosità, fermo restando sempre l’obbligo di recupero delle somme dovute in capo al Consiglio dell’Ordine. Nel provvedimento di cancellazione, pertanto, si dovrà fare riferimento ai precedenti provvedimenti di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall’albo, rimarrà immutato il diritto dell’Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui il professionista era iscritto all’albo.»
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