Il commercialista cancellato dall’Albo perché moroso, dovrà eventualmente presentare, sanata la morosità, domanda di reiscrizione, sulla quale deciderà il Consiglio dell’Ordine, verificati i presupposti richiesti dall’articolo 36 del D.lgs. n. 139/2005.
È l’indicazione che arriva dal P.O. n. 37/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nel caso portato all’attenzione del C.N.D.C.E.C., il Consiglio di Disciplina ha deliberato la cancellazione per morosità del professionista, il quale, dopo aver provveduto al pagamento dell’arretrato, ha trasmesso all’organo disciplinare istanza di revoca della cancellazione, che è stata accolta, con conseguente notifica del provvedimento agli enti e agli organismi di competenza.
Lo scrivente Ordine territoriale ha quindi chiesto:
• se, a seguito del provvedimento di cancellazione, il Consiglio dell’Ordine avrebbe dovuto provvedere a espungere il nominativo dell’iscritto dall’Albo con decorrenza dalla data di cancellazione;
• se il pagamento effettuato dal professionista successivamente alla notifica del provvedimento di cancellazione possa essere considerato giusto motivo per la revoca del provvedimento di cancellazione; se la delibera di revoca della cancellazione, emessa dal Consiglio di Disciplina dopo aver verificato il pagamento della morosità da parte del professionista, sia legittima e, in tal caso, se essa produca effetti sulla cancellazione (ex tunc), annullando di fatto tutti gli effetti del precedente provvedimento di cancellazione e consentendo all’iscritto di conservare l’iscrizione, l’anzianità e lo stesso numero di matricola, ovvero se la stessa produca effetti esclusivamente dalla sua adozione (ex nunc), permettendo di conseguenza al professionista di presentare istanza di reiscrizione all’Albo con assegnazione di un nuovo numero di matricola; in tale evenienza, si chiede se il soggetto legittimato alla reiscrizione sia unicamente il Consiglio dell’Ordine ovvero se, per la reiscrizione, possa ritenersi sufficiente il provvedimento di revoca della cancellazione emesso dal Consiglio di Disciplina.
Ebbene, a parere del C.N.D.C.E.C., il Consiglio di Disciplina territoriale, in presenza dei presupposti prescritti dall’art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, ha correttamente deliberato la cancellazione dall’Albo del professionista in questione e successivamente, sulla base del mutamento della situazione di fatto, correlata all’avvenuto pagamento della pregressa morosità, ha deliberato la revoca del provvedimento di cancellazione a seguito di istanza dell’interessato.
Quanto agli effetti prodotti, il Consiglio Nazionale ritiene che la revoca abbia efficacia solo dal momento in cui è disposta, non avendo efficacia retroattiva, a differenza di quanto avviene in caso di annullamento del provvedimento, che ha invece efficacia “ex tunc”.
Ne consegue - conclude il documento in esame -, «che il provvedimento di cancellazione ha avuto, seppure per un breve periodo, efficacia nei confronti del professionista, fino a quando è stata assunta la delibera di revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina territoriale e, pertanto, per effetto del suddetto provvedimento di cancellazione, il professionista che ne sia stato attinto è stato estromesso dall’Albo. Pertanto, ancorché sia intervenuta la revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina, si ritiene che il professionista debba ripresentare la domanda di iscrizione all’Albo, sulla quale deciderà il Consiglio dell’Ordine, il quale, verificati i presupposti richiesti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05, potrà procedere alla reiscrizione, con decorrenza dalla data della delibera di reiscrizione.»