9 ottobre 2021

Obblighi formativi revisori legali: istruzioni per il triennio 2017/2019

Il canale per acquisire i crediti mancanti è esclusivamente il portale FAD del MEF

Autore: Pietro Mosella
Nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 135/2021 del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), recante il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione, da parte dello stesso Ministero, di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione (si veda l’articolo Revisori legali: c’è il Regolamento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori del 7 ottobre 2021).

Tra le sanzioni che il MEF applica, figurano anche quelle relative alla violazione per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo. A tal proposito, l’articolo 14 del suddetto Regolamento stabilisce che la disciplina in questione si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso (prevista il 19 ottobre 2021), anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse in data anteriore.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.

Mancato assolvimento obbligo formativo triennio 2017/2019 – Nei giorni successivi alla pubblicazione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il MEF attraverso il portale revisionelegale.mef.gov.it, ha reso note le istruzioni relative alla possibilità che viene concessa ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi, per il solo triennio 2017/2019, di provvedere a tale inadempimento. Ciò, attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del MEF ed accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.

Nelle istruzioni è specificato che, il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio formativo 2017/2019 è, esclusivamente, il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021. Pertanto, non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell’arco temporale (19/10/2021 – 17/01/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all’anno di riferimento (2017-2018-2019), è importante attenersi alle linee guida che saranno pubblicate dal 19 ottobre 2021 sia sul sito della revisione legale che sul portale FAD-MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l’assolvimento dell’obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione), il revisore potrà verificare in tempo reale, attraverso l’accesso all’area riservata della revisione legale, il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i revisori saranno comunicati i crediti mancanti al raggiungimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all’indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata.

A tal proposito, si ricorda che, la mancata comunicazione della PEC, oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al Registro dei revisori legali, rappresenta una violazione, sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell’area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti, il MEF consiglia al revisore di attenersi al dato presente nel portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021. Eventuali segnalazioni relative a corsi fruiti e non comunicati al MEF dovranno, quindi, essere indirizzate esclusivamente al soggetto presso il quale il corso è stato seguito.

Qualora, alla data del 17/01/2022 (termine dei novanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento), i revisori non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019, potranno essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 24 del D. Lgs. n. 39/2010.

Obbligo formativo triennio 2020/2022 -Relativamente al triennio 2020/2022, invece, il MEF comunica che l’obbligo formativo (consistente nell’acquisizione di almeno 20 crediti formativi annuali di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale), s’intende eccezionalmente assolto se i crediti complessivi (60 di cui almeno 30 in materie caratterizzanti) sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, del D.L. n. 183/2020, c.d. “proroga termini 2021”).

Di conseguenza, lo stesso Ministero procederà all’accertamento degli eventuali crediti formativi mancanti per gli anni 2020-2021-2022 solamente successivamente al 31/12/2022 e, quindi, i revisori potranno maturare crediti formativi per i tre anni fino a tale data, sia attraverso il canale FAD-MEF che presso gli enti formatori terzi accreditati, gli Ordini professionali e le società di revisione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy