1 giugno 2022

Obbligo formativo anche per chi assume occasionalmente incarichi di revisore legale

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 68/2022

Autore: Pietro Mosella
Il professionista che assume anche occasionalmente incarichi di revisione legale, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, ragion per cui è soggetto agli obblighi formativi professionali.

È quanto sancito dal Pronto Ordini n. 68 del 30 maggio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo formativo per i professionisti non esercenti l’attività di revisore legale, ribadendo, in sostanza, quanto già espresso in precedenza con riferimento al soggetto con la carica di sindaco effettivo o supplente in società o enti.

Quanto sopra affermato dal Consiglio Nazionale, scaturisce a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale che ha chiesto di sapere se fosse possibile esonerare dall’obbligo formativo in questione un soggetto non esercente la professione che assuma incarichi di revisione legale.

A tal proposito, l’Ordine ha chiesto se, le indicazioni fornite nel P.O. n. 68/2020 (in merito all’esonero dall’obbligo di formazione per i soggetti non esercenti la professione nel caso di assunzione di incarico di componente del Collegio sindacale) siano riferibili anche al caso di assunzione di incarico di revisione legale.

Il parere del CNDCEC – In virtù del quesito posto, il Consiglio Nazionale richiama dapprima l’articolo 8 (rubricato “Esenzioni”) del Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approvato dallo stesso CNDCEC il 16 giugno 2021.

Il comma 3 del suddetto articolo, infatti, dispone l’esonero dall’obbligo formativo dei soggetti iscritti nell’elenco speciale, nonché dei soggetti non esercenti, neanche occasionalmente, la professione.

Così come disposto dal successivo comma 4, inoltre, al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo, coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione ne avanzano richiesta, l’Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base ad una dichiarazione nel quale l’iscritto, sotto la propria responsabilità, dichiari di:
  • non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente ed in qualsiasi forma.
Dopo aver evidenziato quanto stabilito dalla summenzionata disposizione, il Consiglio Nazionale sottolinea che, come già evidenziato anche nel richiamato P.O. n. 68/2020, l’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte e tre le condizioni sopraindicate, non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.

Per quanto concerne la fattispecie prospettata nel quesito, poiché il soggetto, assumendo anche occasionalmente incarichi di revisione legale, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, secondo il CNDCEC la risposta da fornire al quesito è di segno negativo e, quindi, il professionista in questione è soggetto all’obbligo formativo.

Obbligo formativo revisori legali – Oltre a quanto affermato dal Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini n. 68 in commento, per completezza, va evidenziato che, tra l’altro, in capo ai revisori legali, esiste anche lo specifico obbligo formativo previsto dall’articolo 5 (rubricato “Formazione continua”) del D. Lgs. n. 39/2010.

Detto articolo, infatti, stabilisce che, gli iscritti nel Registro, sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. Quest’ultima, consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento ed al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio ed il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Il periodo di formazione continua è triennale e, i trienni formativi, decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy