31 dicembre 2022

Partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 161

Autore: Pietro Mosella
L'incarico conferito alla STA, può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
Effettuando un parallelismo con la disciplina della STP multidisciplinare ex lege n. 183/2011, potrebbe, quindi, concludersi che, nelle STA multidisciplinari, l’esercizio della professione forense deve rappresentare l’attività prevalente dedotta nell’oggetto sociale.
È quanto si afferma nel Pronto Ordini n. 161 del 21 dicembre 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito al caso di una partecipazione di un socio professionista avvocato in una STP multidisciplinare.

Un Ordine territoriale, infatti, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha posto un quesito in cui chiede se sia possibile la partecipazione di un socio professionista avvocato in una STP multidisciplinare, con attività prevalente individuata in quella propria della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, la cui compagine societaria risulterebbe così composta:
  • un socio professionista ragioniere commercialista;
  • un socio professionista avvocato;
  • due soci non professionisti.

Il parere del CNDCEC - A tal proposito, per quanto attiene alla partecipazione del socio avvocato in una STP ex lege n. 183/2011, il CNDCEC osserva come il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con parere n. 64 reso il 25 maggio 2016, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla Legge n. 183/2011, bensì quella prevista dall’articolo 51 della Legge n. 247/2012, al tempo vigente, con i corollari che:
  • l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria, sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA composte e partecipate esclusivamente da avvocati;
  • l’esercizio della professione forense non sia consentito a società multidisciplinari.

Attualmente, come ricorda il Consiglio Nazionale, la disciplina della STA è recata dall’articolo 4-bis della Legge n. 247/2012 (articolo inserito ad opera della Legge n. 124/2017, articolo 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla Legge n. 205/2017), espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria che, colmando una lacuna della previgente normativa sulle società tra avvocati, consente la partecipazione alla STA di soci non avvocati.

Nel parere in commento, il Consiglio Nazionale osserva, altresì, che il richiamato articolo 4-bis è, stato oggetto d’interpretazione da parte della Corte di Cassazione (SS.UU. 19 luglio 2018 n. 19282), la quale, dopo aver ribadito che il carattere speciale del citato articolo fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall’articolo 10 della Legge n. 183/2011, ha chiarito, inoltre, come sia attualmente consentito, ancorché in stretta aderenza alle previsioni contenute nel summenzionato articolo 4-bis, costituire STA multidisciplinari, non essendo riservata la partecipazione a tale società esclusivamente a soci iscritti all’albo degli avvocati.

In virtù di tutto quanto sopra richiamato ed esposto, il CNDCEC ritiene, senza alcun dubbio, che l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare alla STP costituita ex lege n. 183/2011, senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio, come socio per finalità d’investimento).
Tuttavia, la peculiarità del caso posto all’attenzione del Consiglio Nazionale, per cui la società tra professionisti verrebbe attratta nella disciplina della STA per il sol fatto di contare tra i soci professionisti un socio avvocato (che, peraltro, potrebbe partecipare al capitale sociale in misura minima) mostra - come osserva il CNDCEC - la scarsa duttilità del modello STA al di fuori del paradigma tracciato nell’articolo 4-bis della Legge n. 247/2012, il quale ha come obiettivo di evitare che l’esercizio della professione forense possa essere esercitato da società, i cui statuti non presentino i requisiti della legge.

Sotto questa prospettiva, in ordine all’oggetto sociale delle STA, il Consiglio Nazionale osserva come l’articolo 4-bis, comma 1, della Legge n. 247/2012, non contenga previsioni circa l’esclusività del medesimo, in quanto, l’oggetto sociale della STA, stando al tenore letterale della disposizione, dovrebbe coincidere con l’esercizio della professione forense.
Essendo, infatti, ammesse STA multidisciplinari nelle STA composte anche da professionisti iscritti in Albi differenti da quello forense, l’oggetto sociale dovrebbe includere le rispettive attività professionali, dal momento che, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 3, l'incarico conferito alla STA può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

In conclusione, quindi, qualora si voglia effettuare un parallelismo con la disciplina della STP multidisciplinare ex lege n. 183/2011, per il Consiglio Nazionale potrebbe concludersi che, nelle STA multidisciplinari, l’esercizio della professione forense debba rappresentare l’attività prevalente dedotta nell’oggetto sociale.

La ricostruzione sopra esposta, per il CNDCEC, appare confermata da quanto espresso dal CNF, il quale, in risposta ad un quesito sul tema formulato dal Consiglio Nazionale, con il recente parere n. 5853 del 15 dicembre 2022, ha confermato il summenzionato parere n. 64 del 25 maggio 2016.
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