2 luglio 2020

Per il CNF Ordini professionali non obbligati all’adesione al sistema PagoPa

Si tratta di enti di specifiche categorie collocati al di fuori del sistema di finanza pubblica

Autore: Pietro Mosella
Gli Ordini professionali sono enti esponenziali di una specifica categoria professionale, che si relazionano prevalentemente con gli iscritti e sono collocati al di fuori del sistema di finanza pubblica e, godendo dell’autonomia finanziaria che li caratterizza, esulano dal perimetro di applicazione dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPa.

È quanto emerge dal parere che il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha fornito il 25 giugno 2020 rispondendo ad un quesito posto dal COA di Oristano, relativamente all’applicabilità dell’obbligo di adesione esclusiva alla piattaforma PagoPa (per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione) anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

Il sistema PagoPa – Il suddetto obbligo, previsto dall’articolo 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017, ha subìto una serie di rinvii e, il 30 giugno 2020, rappresentava l’ultima scadenza prevista per aderire al sistema PagoPa che, quindi, è divenuto obbligatorio per le P.A. per consentire ai cittadini e alle aziende di pagare in maniera più semplice, sicura e trasparente.

Tale obbligo, però, sembrerebbe destinato a subire un ulteriore rinvio, in quanto, il Ddl semplificazioni, al vaglio del Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, potrebbe prevedere uno slittamento di tale misura, a causa del lockdown degli ultimi mesi, il quale non ha consentito la piena trasformazione dei processi di adeguamento al nuovo format previsto dalla legge.

PagoPA è un sistema unico per i pagamenti elettronici verso la P.A. e, sul sito internet dedicato, si può consultare l’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presso i quali si può pagare con il menzionato sistema. Per ciascun PSP si possono verificare i canali di pagamento disponibili (sportello fisico, home banking, app mobile, phone banking, ATM), sia per i correntisti che per i non correntisti.

Il parere del CNF – Il COA di Oristano, recentemente, aveva formulato un quesito in merito all’applicabilità dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPa (di cui all’articolo 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017) anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

Ai sensi della disposizione richiamata, infatti, l’obbligo per i PSP abilitati, ad utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPa per i pagamenti verso la P.A., decorre dal 30 giugno 2020.

Il citato articolo 65, fa riferimento all’articolo 5, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che include nel proprio ambito di applicazione le P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego).

Come spiega il CNF rispondendo al quesito, la questione dell’obbligatorietà dell’adesione a PagoPa con riguardo agli Ordini e Collegi Professionali, si riferisce, nel caso specifico, all’applicazione dell’articolo 5, comma 2, del CAD e, più in generale, all’applicazione integrale del CAD stesso a tale categoria di Enti.

Il richiamo all’articolo 1, comma 2, del Testo unico del pubblico impiego, non consente di estendere, puramente e semplicemente, agli Ordini e Collegi Professionali l’obbligo di adesione a PagoPa.

Sul punto, il CNF evidenzia che, il D. Lgs. n. 165/2001, si applica agli Ordini Professionali solo nella parte relativa ai princìpi, ai quali gli Ordini si adeguano tenendo conto delle relative peculiarità, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e, comunque, sulla base di propri regolamenti (cfr. art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2013).

Gli Ordini professionali, infatti, hanno natura di enti pubblici a struttura associativa, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali ed il controllo della condotta dei professionisti.
Tali enti, come osserva il CNF, non gravano sulla fiscalità generale e si finanziano unicamente con i contributi dei propri iscritti. “L’autonomia finanziaria che li caratterizza – afferma il Consiglio Nazionale - giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile”.

In virtù di quanto detto e considerando anche l’assenza di una espressa disposizione circa l’applicabilità di PagoPa agli Ordini professionali, il CNF è del parere che non appare possibile sostenere l’inclusione degli Ordini stessi “nel perimetro dell’obbligatoria adesione alla piattaforma PagoPa”. Lo stesso, infatti, motiva tale affermazione sostenendo che la ratio della piattaforma PagoPa è quella di offrire un servizio di pagamento omogeneo alla platea generalizzata dei cittadini che interagiscono con la P.A., attraverso la creazione di una piattaforma comune a quelle Amministrazioni che agiscono in qualità di enti creditori nel sistema di finanza pubblica, anche al fine di ottenere un sistema centralizzato di conoscenza e controllo dei flussi di cassa in entrata del sistema di finanza pubblica.

Gli Ordini professionali - spiega ancora nel parere il Consiglio Nazionale - sono, invece, enti esponenziali di una specifica categoria professionale, che si relazionano prevalentemente con gli iscritti e sono collocati al di fuori del sistema di finanza pubblica. In pratica, gli Ordini professionali non ricevono pagamenti da una platea indistinta di cittadini, ma solo dagli iscritti nei propri albi e, comunque, non accedono - per espressa esclusione di legge - al sistema della finanza pubblica.

A tal proposito, il CNF ricorda che, proprio di recente, il legislatore ha ribadito i profili speciali del comparto ordinistico novellando il richiamato comma 2-bis dell’art. 2 del D.L. n. 101/2013, ai sensi del quale «gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità (…) ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica» (così come modificato dall’art. 50, comma 3-bis, del D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019).

Considerando tutto quanto esposto ed in assenza di norme specifiche, quindi, il CNF ritiene che, gli Ordini professionali “esulino dal perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 217/2017 e del D. Lgs. n. 82/2005, alla stregua di un’interpretazione ancorata al dato legislativo e logicamente conforme alla ratio delle disposizioni richiamate”.
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