21 novembre 2023

Professioni ordinistiche e attività non regolamentate

No all'equiparazione, necessaria una regolamentazione del mercato

Autore: ANC Comunicazione
La legge che regolamenta la sospensione dei termini degli adempimenti per il professionista in caso di malattia o infortunio (Legge n. 234 del 30.12.2021) ha sancito il riconoscimento del diritto alla salute ed appare legittimo che tale diritto oggi sia rivendicato anche da parte di soggetti che svolgono attività non organizzate in ordini e collegi.

“Non vogliamo mettere in discussione” spiega il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel” la legittimità della proposta emendativa dell’Istituto Nazionale Tributaristi, volta a ricomprendere tra i destinatari della legge sulla malattia anche soggetti che esercitano attività di cui alla legge 4/2013, così come della proposta in materia di equo compenso, respingiamo però con fermezza il tentativo di far passare il concetto che le professioni ordinistiche e le organizzazioni associative non regolamentate siano equiparabili, semplicemente perché questo rappresenta una mistificazione della realtà oggettiva.

L’Ordinamento di una professione, come quella del Commercialista, ne disciplina in modo puntale le modalità di esercizio e le condizioni di accesso: l’uso del titolo, la formazione obbligatoria e continua, la copertura assicurativa, il codice deontologico, senza contare il percorso di studi e di formazione richiesto (obbligo di laurea in discipline economiche, tirocinio, esame di Stato) nonché le competenze attribuite dal legislatore.

Tutto questo non sussiste per i soggetti che svolgono attività non regolamentate, per i quali valgono evidentemente condizioni sostanzialmente diverse, che rendono del tutto fuori luogo il solo riferimento alla possibilità di equiparazione.

In realtà, rispetto a questo argomento, la vera priorità, non più derogabile e che l’ANC sostiene da tempo, è una adeguata regolamentazione del mercato nel quale operano più soggetti differenti tra loro per percorsi formativi, autorizzativi oltre che per specifiche competenze, ciò dovrebbe avvenire da parte del legislatore nell’interesse esclusivo dei cittadini in termini di trasparenza e chiarezza, anche alla luce delle pronunce della Cassazione civile e penale, anche a sezioni unite, intervenute sulla specifica materia, in modo particolare successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 139 del 2005.

“La legge 4/2013 di fatto” conclude il Presidente Cuchel “non è stata in grado di mettere fine ad una condizione di grave incertezza, che danneggia in primo luogo i cittadini utenti e non solo i soggetti professionali coinvolti, poiché ha lasciato irrisolto il vero problema che riguarda la sovrapposizione di competenze svolte da alcuni lavoratori autonomi e dagli iscritti in albi professionali”.
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