18 maggio 2015

Professionisti: deducibilità compensi ai familiari

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nell’art. 54, co. 6 –bis) del Tuir è presente una norma di carattere “antielusivo” che prevede l’indeducibilità dal reddito di lavoro autonomo dei compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione.

Sulla questione l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire, con la C.M. 25/E/1997, che la disposizione in commento riguardi i compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali.

La disposizione non si applica, invece, ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale di cui all’art. 53, co. 1, Tuir. Questo perché la disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato" con riferimento al lavoro dipendente e "opera svolta" con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale. Proprio la locuzione "opera svolta", infatti, non si può riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo, ma prestano autonomamente servizi a terzi.

Ciò detto, è necessario verificare quali sono i criteri che devono essere rispettati affinché il lavoratore autonomo possa dedurre i compensi corrisposti al coniuge o ai propri familiari. In primo luogo deve essere rispettato il principio di inerenza, ovvero è necessario che il familiare renda una prestazione relativa all’attività di lavoro autonomo svolto dal familiare – committente. Questo dovrà trovar riscontro nella descrizione della fattura, che secondo l’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.P.R. 633/1972, deve contenere “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione”. Un’indicazione puntuale delle prestazioni rese, oltre a essere obbligatoria, è finalizzata a dimostrare preventivamente alle Entrate che il costo è stato effettivamente sostenuto e che l’attività svolta è riconducibile all’attività di lavoro autonomo svolta dal titolare.

È inoltre opportuno conservare idonea documentazione del lavoro realizzato, da utilizzare in propria difesa in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in modo da essere in grado di dimostrare che l’attività svolta è coerente rispetto alla descrizione delle prestazioni evidenziate nella fattura.

È necessario altresì conservare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento della prestazione. Il pagamento avvenga in contanti, potrebbe costituire un indizio per l’Agenzia che la prestazione non è stata eseguita, oltre a poter costituire una violazione dell’articolo 49, D.Lgs. 231/2007, che vieta il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro (articolo 49, D.Lgs. 231/2007).

Attenzione anche alle modalità dichiarative.
Tali spese devono essere indicate nel rigo RE12 «Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica».
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