3 dicembre 2013

Responsabilità dei sindaci sulle false fatturazioni

Il parere della Cassazione sul comportamento dei sindaci in merito alle azioni degli amministratori

Autore: redazione Fiscal Focus
Contabilizzazioni delle operazioni inesistenti - Una recente sentenza di Cassazione (Sentenza numero 24362 del 29 ottobre 2013) ha ribaltato le decisioni di primo e di secondo grado che avevano addebitato anche ai sindaci una parte del danno procurato dalla società ai creditori a seguito del fallimento della stessa. La contabilizzazione di operazioni inesistenti, poste in essere dagli amministratori per occultare lo stato di dissesto della società, non sempre può costituire fonte di specifica responsabilità per i sindaci. In particolare, ai sindaci non può essere ascritta nessuna responsabilità quando alla data della verbalizzazione del collegio erano ancora aperti i termini per la registrazione delle fattura “false”, cosicché gli stessi non potevano valutare le incongrue documentazioni fiscali che gli amministratori non avevano loro consentito di visionare.

Il fatto - Con decisione confermata dalla Corte d'appello, era stato imputato ai sindaci il danno causato alla società ed ai creditori sociali per gli effetti dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c. relativo alla perdita del capitale. Tali effetti erano stati dissimulati con la registrazione in contabilità di una fattura (attinente prestazioni inesistenti) attraverso cui veniva occultata la perdita del capitale. Tale operazione “falsa” (risultante da fattura emessa il 29 dicembre) emergeva soprattutto con l'operazione di storno della fattura realizzata con una nota di accredito nell'aprile dell'anno successivo.

La decisione - Nella decisione, la Cassazione evidenzia che, in linea di principio, per l'affermazione della responsabilità dei sindaci non occorre individuare specifici comportamenti, ma è sufficiente non aver rilevato una macroscopica violazione e non aver in conseguenza, operato ogni atto necessario per l’assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede anche attraverso la segnalazione all'assemblea delle irregolarità dei gestione riscontrate o anche denunziando i fatti al PM nelle situazioni di cui all'art. 2409 c.c. Per l'affermazione della responsabilità dell'organo di controllo è comunque necessario comprovare uno specifico “Nesso causale” tra il comportamento illegittimo dello stesso, e le conseguenze che da esso siano derivate a società e creditori, cioè che un’opportuna segnalazione della situazione agli organi competenti sarebbe stata idonea a evitare conseguenze disastrose degli illeciti compiuti dagli amministratori. Nel caso di specie, oggetto della sentenza, il controllo dei sindaci non ha potuto evidenziare la fattura “anomala” che veniva emessa il 29 dicembre dell'anno prima, e non ancora registrata entro la data della verifica (scadendo i termini di registrazione a fine febbraio), né i sindaci potevano visualizzare (alla data di controllo) la nota di credito della fattura stessa emessa nel mese di aprile seguente. Il fatto che il registro Iva (alla data di visualizzazione del 7 febbraio) risultava aggiornato al 30/12 dell'anno precedente poteva denotare proprio l'intento degli amministratori di nascondere ai sindaci l'operazione anomala. Secondo la Cassazione, dunque (ferma restando l'addebitabilità ai sindaci di altre situazioni, da cui il rinvio della sentenza impugnata per il nuovo esame) non è legittimo imputare ai sindaci specifiche responsabilità nel caso di specie.

Richiesti controlli più stringenti - Il controllo richiesto ai sindaci sull'operato degli amministratori è sempre più esigente ed orientato alla verifica della sostanza della gestione degli amministratori. Ciò emerge anche da due sentenze della Cassazione emanate nel corso del 2013 (Sentenza 14 ottobre 2013 n. 23223 e Sentenza 27 maggio 2013 n. 13081).

Nelle due sentenze viene riscontrata una specifica responsabilità per i sindaci, colpevoli, secondo i giudici, di non avere efficacemente controllato la corretta amministrazione della società, utilizzando i poteri di reazione propri dell'organo di controllo a fronte di anomalie gestionali facilmente riscontrabili.
Ai sindaci viene mosso il rilievo di non aver riscontrato in bilancio fatture fittizie e incongrue in relazione all'attività aziendale, non rilevando quindi poste di bilancio palesemente ingiustificate.

I giudici ritengono che anche attraverso tali comportamenti omissivi, i sindaci avrebbero ritardato la dichiarazione di fallimento della società, quindi agli stessi possono essere addebitati i relativi danni, in solido con i relativi organi amministrativi.
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