Nuovo documento pubblicato dal Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti dal titolo “La revisione negli enti locali: parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione” (in allegato). Il testo è stato realizzato dalla Commissione di studio “Contabilità e revisione enti locali- Gruppo Enti locali in sofferenza finanziaria”, presieduta da Bruno Spagnuolo è operante nell’area “Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica” alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.
Il documento, a cura di Marco Rossi, Ortensio Fabozzi e Simone Simeone, riguarda la predisposizione da parte dell’organo di revisione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione, procedura disciplinata dall’art. 188 del d.lgs. 267/2000 - Testo Unico degli enti locali - e dal principio contabile concernente la contabilità finanziaria Allegato n.4/2 al d.lgs. 118/2011.
Parere sul ripiano del disavanzo di amministrazione
Il documento, con un approccio pratico, propone uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.
L’elaborato riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione.
È articolato in due sezioni, una dedicata a definire l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio con focus sulle specifiche verifiche da effettuare e una sezione dedicata al modello che si può utilizzare per la redazione del parere.
A tal proposito si rammenta che non compete all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia e per quanto concerne la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente questa funzione deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.
Il modello di verbale proposto, reperibile sul sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nella sezione “Revisori Enti locali” (e in allegato a questo contributo) consente all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.
Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’Ente locale, errori del tipo non rilevato.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca propongono l’allegato modello che, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere modificato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore. Si declina ogni responsabilità per involontari errori e/o inesattezze e/o refusi e, pur garantendo la massima affidabilità dei documenti e degli allegati, non si risponde delle conseguenze derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenute.
L’organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.
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