7 dicembre 2020

Revisori: entro il 30 dicembre comunicazione domicilio digitale

Autore: Serena Pastore
Con la circolare n.23 del 3.12.2020 della Ragioneria Generale dello Stato, ricorda che entro il 30 dicembre 2020 i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali devono obbligatoriamente comunicare il proprio domicilio digitale al MEF, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e fornisce le istruzioni per la modalità di adempimento.

Il DL Semplificazioni– Il DL Semplificazioni n.76/2020 ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 16 del DL n.185/2008; in particolare, viene integrato l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata, espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.

Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti– L’articolo 6-bis comma 2 del CAD, così come modificato dal DL Semplificazioni prevede che nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.

I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico. Anche i revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC) che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all’albo/registro e del codice fiscale.

La consultazione dell’elenco INI-PEC è consentita senza necessità di autenticazione a chiunque, mentre l’estrazione dei domicili digitali dall’elenco potrà essere effettuata secondo le modalità fissate dall’AgID in apposite linee guida. La comunicazione e l’aggiornamento dei domicili digitali e delle informazioni oggetto di pubblicazione all’elenco INI-PEC è disposta dal MEF.

Considerata la rilevanza dell’obbligo, la Ragioneria richiama i revisori, qualora non avessero ancora provveduto, ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, secondo le ordinarie modalità telematiche rinvenibili nel sito medesimo, un valido indirizzo di PEC, o ad aggiornare, con le stesse modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020.

Sanzioni- La mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da 50 euro a 2.500 euro.
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